Basilicata. Alta tensione nell’eolico selvaggio. Il gigante Terna S.p.a. mostra i piedi di argilla






Il Tar respinge, in parte, il ricorso del colosso dell’energia elettrica contro il Comune di Oppido Lucano. Impianti eolici a rischio
Terna è il proprietario principale della Rete di Trasmissione Nazionale italiana dell’elettricità in alta e altissima tensione: opera in un regime di monopolio naturale e svolge un servizio per la trasmissione e il dispacciamento dell’energia elettrica attraverso il Paese. È uno dei principali operatori europei di reti per la trasmissione dell’energia, azienda quotata in borsa. Ha circa 4mila dipendenti, un ricavo nel 2017 di 2,2 miliardi di euro, gestisce 72mila e 880 chilometri di linee in alta tensione.
La Trasversale lucana consiste in un’opera di 4 stazioni elettriche e 50 km di 2 elettrodotti paralleli a 150 mila volt ciascuno. In prossimità di essi si può sostare per non più di 4 ore in condizioni ambientali di scarsa umidità, in presenza di pioggia o nebbia una persona diventa conduttore di energia elettrica.
È un elettrodotto che serve a immettere in rete la produzione degli impianti di energia da fonti rinnovabili, in particolare eolico, autorizzati o con autorizzazioni dubbie e soprattutto fonte di ossigeno per l’eolico selvaggio. La rete si sviluppa da Avigliano-San Nicola di Pietragalla, attraversando diversi comuni per connettersi in fine all’elettrodotto Matera-Santa Sofia ai confini con la Puglia, con diverse stazioni elettriche. La Trasversale Lucana pur essendo autorizzata come opera connessa a singoli parchi eolici è stata sempre dichiarata di proprietà di Terna spa, ciò nonostante le è stata successivamente volturata dalle società dei parchi eolici in maniera simulata e attualmente viene gestita dalla medesima.
La TL (Trasversale Lucana) autorizzata originariamente con Delibera Regionale 279/2013 come opera connessa a un piccolo parco eolico di soli 20 MW (Serra Carpaneto).
Alcune contestazioni a Terna nel corso del tempo
La procedura autorizzativa regionale sarebbe stata adottata al fine di eludere la Direttiva 42/2001 CE che prevede la valutazione ambientale strategica (VAS) per piani infrastrutturali energetici a carattere regionale che investono piani sovraordinati di più comuni, come nel caso della Trasversale Lucana.
“L’inganno” di Terna e company consisterebbe nell’aver definito progetto un piano infrastrutturale energetico (d.lgs. 330/2004).
La TL sarebbe abusiva ai sensi dell’allegato II- progetti di competenza statale, punto 4, del d.lgs. 152/2006: gli elettrodotti fino a 150 KV e oltre 15 Km sono di competenza statale. Quindi si imponeva una procedura che avrebbe dovuto coinvolgere a livello statale il Mise, il Mibact e il Ministero dell’ambiente. Questo prevede il Protocollo operativo a cui sono soggette le opere di Alta e Altissima tensione e superiori ai 15 Km di sviluppo.
Quanto alla Regione Basilicata, si sottolinea il tentativo di avocare a sé con la legge regionale n. 18/2016, la competenza in materia di autorizzazione di reti elettriche a 150KV, riservata allo Stato, legge naturalmente impugnata dal Governo italiano.
Sarebbe, inoltre, abusiva ai sensi del paragrafo 3.1 del DM 10-09-2010 perché non è computata nel preventivo di connessione tecnicamente chiamato STMG (soluzione tecnica minima generale). Non è computata come costo.
Sarebbe abusiva ai sensi del paragrafo 3.1 del DM 10-09-2010 che prevede la realizzazione di una sola stazione elettrica, quando invece ne sono state autorizzate 4. Abusiva anche ai sensi dell’art. 3.2 che specifica “non sono opere connesse i nuovi elettrodotti o i potenziamenti di elettrodotti esistenti facenti parte della rete di trasmissione nazionale”, come nella fattispecie.
In riferimento al D.lgs. n. 28/2011 la Trasversale Lucana avrebbe violato l’art. 4.3 relativo alla mancata valutazione in termini cumulativi dell’opera, nell’ambito di valutazione di impatto ambientale; l’art. 17 punto 1 e 2 che definiscono le modalità degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione nazionale, di cui Terna è monopolista.
Lo studio di impatto ambientale (SIA) della Trasversale Lucana, pur essendo stato redatto da una ventina di luminari accademici, ingaggiati da Terna, sarebbe lacunoso e difforme dal progetto realizzato; tanto è vero che, a pagina 41 del progetto si dichiara che la TL “risulta essere coerente con quanto previsto dal programma operativo regionale della Calabria FESR 2007-2013”. Alcuni criteri normativi sarebbero stati solo annunciati ma non verificati, non sarebbero stati applicati i principi di radioprotezione dai campi elettromagnetici (ALARE) per le popolazioni residenti (vedi i borghi di San Nicola di Pietragalla e di San Francesco di Oppido Lucano) dove la stazione elettrica sarebbe posizionata sopra un bacino idrogeologico, in violazione della direttiva quadro sull’acqua 2000/60 CE.
Riguardo ai tracciati degli elettrodotti e al posizionamento delle stazioni elettriche, non sarebbero state valutate ex legge (DM 10-09-2010, direttiva 42/2001 CE e la normativa sulle FER) le soluzioni alternative e migliorative, ricorrendo a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio utilizzando, laddove possibile, linee di trasmissione esistenti. Infatti, razionalmente le quattro stazioni elettriche potevano essere dimezzate, da 4 a 2. Ma anche lo stesso elettrodotto poteva essere ridimensionato nella misura della sua estensione.
Per quanto riguarda la partecipazione delle comunità locali, deve essere garantita per legge. In un comunicato stampa del 20.10.2017, la società Terna ha ribadito di avere concordato a tempo debito con i comuni interessati dalla TL la definizione del progetto dell’opera nel rispetto della normativa in materia (Direttiva 42/2001 CE recepita dal D.lgs. 152/2006). Questa affermazione è contestabile in quanto Terna ha realizzato un solo incontro (e soltanto con il comune di Oppido) a opera quasi conclusa e non ex ante come per legge. Quindi, per rimediare a questa deficienza, ha organizzato un tavolo tecnico per elargire le c.d. compensazioni ambientali ai Comuni (in termini meramente patrimoniali o economici) in violazione del paragrafo 14.15 del DM 10-09-2010. Continua alla pagina seguente