Sanità, ecco come funziona il piano delle liste di attesa

3 ottobre 2024 | 11:46
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Sanità, ecco come funziona il piano delle liste di attesa

Tutte le prestazioni sanitarie, ambulatoriali e chirurgiche, come stabilito dalla vigente normativa vanno effettuate entro un termine che è stabilito dal Piano Nazionale di Governo

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Adoc sul Piano nazionale delle liste di attesa.

Tutte le prestazioni sanitarie, ambulatoriali e chirurgiche, come stabilito dalla vigente normativa vanno effettuate entro un termine che è stabilito dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA). Tale piano prevede che il medico prescrittore, alias medico di famiglia, (medico di medicina generale-MMG, pediatra di libera scelta-PLS, specialista in strutture sanitarie pubbliche o accreditate) è tenuto ad indicare sul ricettario SSN se si tratta di prima visita oppure prestazione strumentale oppure di accessi successivi, la Classe di priorità, il Quesito diagnostico.

Il Quesito diagnostico descrive il problema di salute che motiva la richiesta di effettuare la prestazione; la Classe di priorità definisce i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie.

Le Classi di priorità previste nel Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) sono:

  • Classe U (Urgente), prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
  • Classe B (Breve), prestazioni da eseguire entro 10 giorni;
  • Classe D (Differibile), prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite / entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
  • Classe P (Programmata), prestazioni da eseguire entro 120 giorni;

Mentre per le prestazioni chirurgiche è prevista la seguente tempistica:

  • Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi;
  • Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
  • Classe C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
  • Classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

Tuttavia,  spesso questi tempi non vengono rispettati

In virtù del D.L. n.73/2024 e della legge del 29/7/2024 n. 107 di conversione del citato Decreto-legge l’utente ha diritto alla erogazione della prestazione in termini congrui e ha diritto, altresì, di conoscere quali sono i tempi massimi intercorrenti tra la prenotazione e la sua erogazione. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i suddetti termini ci si può rivolgere ad altra struttura, anche privata, con successiva richiesta di rimborso. L’Adoc di Basilicata nelle sue strutture di Potenza – Via Stigliani, centro sociale Malvaccaro – e di Matera – Via degli Aragonesi- è a disposizione degli utenti per preparare un’istanza perché il diritto di ciascuno venga garantito.