Potenza, il candidato sindaco Vincenzo Telesca e le questioni di opportunità

9 giugno 2024 | 23:29
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Potenza, il candidato sindaco Vincenzo Telesca e le questioni di opportunità
Vincenzo Telesca

Era necessaria quella compravendita di immobili tra il Comune e il consigliere comunale?

Vincenzo Telesca, è stato fino a ieri consigliere comunale al Comune di Potenza, prima nel Pd e poi passato al Gruppo misto. Ha sempre firmato i comunicati stampa in qualità di consigliere di centro sinistra. Alla Suarb (Stazione Unica Appaltante Regionale) dal 2014, riconfermato nel novembre 2021. Rup (Responsabile unico del procedimento) e istruttore, in molte procedure di gara, comprese quelle relative alla sanità. Tempo fa un giornale locale lo ha definito “astro nascente della politica lucana”.

Non abbiamo alcun motivo di dubitare della correttezza, della buona fede e della professionalità di Telesca nel suo lavoro di gestione dei procedimenti di gara in qualità di dirigente e Rup della Stazione Unica Appaltante regionale. Tuttavia dobbiamo rilevare che in queste delicate e complicate faccende una questione di opportunità andrebbe sollevata: è opportuno che un esponente politico assuma il ruolo di Responsabile del procedimento nelle gare d’appalto?

Dal 2015 al 2020 la Suarb ha gestito 108 gare per un importo complessivo a base d’asta di oltre 2,5 miliardi di euro, il 90% dell’importo riguarda la sanità. È evidente il peso, non solo economico, della gestione delle procedure e gli effetti che quella gestione produce sul tessuto imprenditoriale e del sistema sanitario. Un motivo in più per rispondere alla nostra domanda: è opportuno che un esponente politico assuma il ruolo di Responsabile del procedimento, o di istruttore, nelle gare d’appalto? Questa domanda l’abbiamo posta nel gennaio del 2022 nel quadro di una puntata della nostra inchiesta sull’imprenditoria lucana. Naturalmente nessuno ha risposto.

LA COMPRAVENDITA DELL’IMMOBILE

Ancor meno opportuna appare la compravendita di unità immobiliari in vico Luigi La Vista avvenuta tra il Comune di Potenza e l’allora consigliere comunale Vincenzo Telesca.

E’ il 1° febbraio 2022, quando il dirigente dell’Unità di Direzione Bilancio e Partecipate, con il visto dell’assessore al bilancio, redige una proposta di deliberazione di Consiglio Comunale corredata da una relazione illustrativa. L’oggetto, testualmente è il seguente: “Alienazione di immobile appartenente al patrimonio del Comune di Potenza e pervenuto con verbale di consegna delle aree e relitti risultanti dagli immobili occupati per l’esecuzione dei lavori di risanamento della Città (L. 31/3/1904 n. 140 e L. 9/7/1908, n. 445) – Fabbricati foglio n. 105, particella n. 469, subalterni nn. 1 e 3 e Area urbana foglio n. 105, particella n. 2035.”

La proposta di delibera che sarà approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 2022 è finalizzata a di disporre l’alienazione, dei beni, mediante “trattativa privata diretta” a Vincenzo Telesca, “per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, per un importo complessivo di vendita pari ad euro 21.871,12, di cui euro 13.600,00 quale prezzo di alienazione dei fabbricati, euro 7.134,12  quale prezzo di alienazione dell’area urbana interclusa ed euro 1.137,00 quale ristoro al Comune di Potenza per le spese da riconoscere all’Agenzia delle Entrate -Territorio per l’espletamento dell’attività di stima effettuata”.

LE RAGIONI DELLA VENDITA

“Con istanza del 6 agosto 2020, prot. 58174, ii sig. Vincenzo TELESCA ha fatto richiesta di acquisto degli immobili di proprietà comunale, siti in Vico Luigi La Vista n. 14 e censiti al catasto fabbricati di Potenza al foglio n. 105, particella n. 469, subalterni numeri. 1 e 3, dichiarandosi proprietario degli immobili censiti al foglio n. 105, particelle 471 subalterni 2 e 6 confinanti con gli immobili che richiede in alienazione. In aggiunta ai fabbricati viene alienata anche un’area urbana residuale che – scrive il dirigente – in quanto tale rimarrebbe interclusa tra le proprietà private e, quindi, necessariamente da cedere al signor Telesca.

Le unità immobiliari in questione sono state considerate alienabili sia per l’esiguità della consistenza, sia per lo stato in cui versano, sia per l’insussistenza di entrate economiche connesse “e, pertanto, non sussiste alcun motivo ostativo al concretizzarsi della cessione”.

Nelle foto, la piantina di una parte degli immobili e la zona, di prestigio, in pieno centro storico in cui sono collocati gli immobili

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PERCHÉ LA TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA?

E’ prevista dagli articoli 9 e 10 del “Regolamento per la vendita e l’uso da parte di terzi dei beni immobili rientranti nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale”. Regolamento che sarebbe stato modificato e aggiornato l’ultima volta nel 2011. L’articolo 9 del Regolamento prevede la trattativa privata diretta nel caso in cui l’alienazione riguardi beni immobili di modeste dimensioni e valore (massimo € 30.000,00). Nell’articolo 10 è scritto che la trattativa diretta è possibile in caso di alienazione di immobili per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell’immobile a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti, ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile utilizzo per l’Amministrazione (ad esempio relitti, pertinenze stradali etc.).   In questi casi rientra la compravendita con Telesca che tra l’altro è proprietario di immobili confinanti con quelli alienati. Infatti, scrive il dirigente, “si può procedere alla trattativa privata in quanto trattasi di alienazione di beni immobili di modeste dimensioni, nonché trattativa diretta in quanto è riconosciuto al Telesca un interesse circoscritto nella sua qualità di unico confinante da più lati (non da tutti i lati? N.d.r.) dei beni oggetto di alienazione.” La domanda è: c’è un diritto di prelazione da parte di Telesca? Se sì, curiosamente questo diritto non viene citato. Se no, la questione di opportunità aumenta di spessore.

Secondo il Regolamento – leggiamo nelle premesse della deliberazione – “è possibile che i suddetti immobili vengano alienati previa apposita Deliberazione de! Consiglio comunale. E quindi – si precisa – I’ Amministrazione comunale può accogliere la richiesta di acquisto, effettuando una vendita secondo le regole generali in materia di alienazione degli immobili, previa adozione di apposito atto con il quale l’Organo consiliare si pronunci in merito all’insussistenza di un interesse pubblico a mantenere la proprietà dell’immobile e riconosca che sono venute le ragioni per cui lo stesso fu espropriato.

Si configura, in questo caso, un coinvolgimento diretto del Consiglio Comunale nella decisione di alienare o non alienare un bene. In parte l’Organismo consigliare è come se avesse un ruolo nell’amministrazione di quei beni.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 FEBBRAIO 2022 

All’ordine del giorno di quella seduta, se non abbiamo contato male, c’erano oltre 50 punti all’ordine del giorno. Al punto 56, pare l’ultimo c’è: Alienazione di immobile appartenente al patrimonio del Comune di Potenza e pervenuto con verbale di consegna delle aree e relitti risultanti dagli immobili occuparti per l’esecuzione dei lavori di risanamento della Città (L.31/3/1904 n°140 e L. 9/7/1908, N°445) -Fabbricati foglio n°105, particella n°469, subalterni nn°1 e 3 e Area urbana foglio n°105, particella n°2035.”

Alla seduta risultano presenti 28 consiglieri su 33 assegnati. Nel riquadro qui sotto i consiglieri presenti alla trattazione dell’argomento

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Al momento del voto, invece, sono presenti 20 consiglieri: Guarente, Lioi, Velluzzi, Fazzari, Galgano, Bernabei, Beneventi, Di Giuseppe, Stella Brienza, Dapoto, Restaino, Salvia, Telesca Ilaria, Cannizzaro, Calò, Falotico, Andretta, Blasi. Dunque votanti 20, favorevoli 16, astenuti 4 (Napoli, Fazzari, Galgano, Bernabei), nessun contrario. Il consiglio delibera…

UNA QUESTIONE DI OPPORTUNITÀ

Alla trattazione dell’argomento Vincenzo Telesca sarebbe stato presente. Ma correttamente e opportunamente non ha preso parte alla votazione. Anche perché “ai sensi dell’art. 78 comma 2, del TUEL (Testo Unico Enti Locali) il consigliere comunale è obbligato ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni assunte dall’organo collegiale in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trova in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni di natura discrezionale da adottare; in pratica il dovere di astensione s’impone al consigliere ogni volta che, incidendo l’atto da adottare in senso vantaggioso o svantaggioso su un suo interesse, vi sia il pericolo che la volontà dello stesso non sia immune da condizionamenti, con conseguente invalidità della delibera adottata con il suo concorso.”(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4806 del 25 settembre 2014)

E’ vero anche che l’articolo 1471 del codice civile recita che “Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura…” Certo, non siamo in presenza di un amministratore, ma di un consigliere comunale.

Però, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, in risposta a uno specifico quesito chiarisce, già nel 2009, che: Il divieto di cui all’art. 1471 c.c. “Divieti speciali di comprare” è esteso ai consiglieri comunali anche in caso di mancata partecipazione del consigliere alla seduta in cui è stata decisa l’alienazione del bene. Nella locuzione ‘amministratori’, – è il parere del ministero – destinatari del divieto, devono infatti ricomprendersi non solo il sindaco e gli assessori ma anche i consiglieri, in considerazione della valenza generale che riveste l’individuazione delle categorie degli amministratori effettuata dal comma 2 dell’art. 77 del TUEL. Peraltro, essendo riservati alla competenza consiliare gli atti fondamentali relativi agli acquisti ed alienazioni immobiliari ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. l) dello stesso TUEL, il consigliere è un amministratore e membro dell’organo al quale sono affidate le decisioni sui beni dell’ente locale. (…) Si tratta di un parere che non assume forza di legge. Tuttavia, è opinione diffusa che il divieto di cui all’art. 1471 c.c. “Divieti speciali di comprare” riguardi anche i consiglieri comunali.

Non spetta a noi stabilire se quella compravendita abbia vizi di legittimità o sia pienamente legittima. Poniamo, invece, una questione di opportunità: la vendita di quei beni al consigliere comunale Vincenzo Telesca, vincolata a una deliberazione del Consiglio comunale, era opportuna?