La Raitiello s.r.l. risponde al sindaco di Muro Lucano

21 dicembre 2023 | 17:39
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La Raitiello s.r.l. risponde al sindaco di Muro Lucano

La replica della Società su impianto eolico a Muro Lucano dopo l’intervento del sindaco Setaro

In riferimento all’articolo dal titolo “Eolico a Muro Lucano, la Regione prima nega di aver autorizzato l’impianto e poi avvia le procedure di esproprio” pubblicato sulla testata giornalistica da Lei diretta in data 19.12.2023, lo scrivente procuratore incaricato dalla società Monte Raitiello S.r.l., nell’esercizio del diritto di replica precisa che:

La Regione si è limitata a prendere atto di quanto affermato dal T.A.R. Basilicata nella sentenza n. 586 del 12 ottobre 2023 che, proprio con riferimento ad un altro impianto per cui il Consiglio dei Ministri ha disposto il giudizio positivo di compatibilità ambientale nella riunione del 5 ottobre 2022, ha affermato quanto segue: “L’articolo 7 del decreto legge n. 50 del 2022 ha introdotto talune misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. Nello specifico, (…) il comma 1 prevede che, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale, le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti sostituiscano il provvedimento di VIA. Il comma 2 stabilisce che le suddette deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, così come quelle adottate dal Consiglio dei ministri inerente il caso di amministrazioni dissenzienti. Infine, si dispone che il procedimento debba concludersi entro i successivi sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’autorizzazione si intende rilasciata ove il Consiglio dei ministri si sia espresso con VIA favorevole”. Sempre il T.A.R. ha precisato che “le richiamate norme abbiano configurato un nuovo caso di silenzio significativo, colorando in termini di valore giuridico di assenso l’inerzia dell’Amministrazione competente allorquando sia intervenuta la VIA favorevole a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri”.

In quel caso, essendo pacifico che la Regione Basilicata non aveva provveduto al rilascio dall’autorizzazione unica in forma espressa “nei sessanta giorni successivi alla comunicazione alla Regione Basilicata della deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022, avvenuta in data 18 ottobre 2022”, il T.A.R. ha quindi accertato la formazione dell’autorizzazione unica tramite il meccanismo del silenzio-assenso e ha condannato la “Regione Basilicata alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, e al rimborso dell’ammontare del contributo unificato”.

È chiaro, quindi, il motivo per cui con l’atto del 9 novembre 2023 la Regione Basilicata abbia riconosciuto la formazione dell’autorizzazione unica per silentium in favore di Monte Raitiello S.r.l.: rispettare la giurisprudenza del T.A.R. Basilicata ed evitare di essere condannata al sicuro pagamento di spese processuali con i soldi della collettività. Si è trattato, quindi, di un atto dovuto. Pertanto, qualsivoglia diversa e infondata interpretazione fattuale e giuridica è da ritenersi puramente speculativa e priva di fondamento.