Scandalo sanità in Basilicata, Anac: i dirigenti condannati vanno sospesi dal servizio

28 febbraio 2022 | 12:27
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Scandalo sanità in Basilicata, Anac: i dirigenti condannati vanno sospesi dal servizio

La delibera dell’Autorità anticorruzione che risponde alla richiesta di parere del direttore generale dell’Asm

Sanitopoli lucana. Nel dicembre scorso, il Tribunale di Matera ha condannato in primo grado6 persone. Tra questi l’ex commissario della ASM, Piero Quinto e l’ex commissario della ASP Giovanbattista Chiarelli, condannati a 2 anni e 6 mesi. La condanna più pesante è quella a 5 anni inflitta alla ex dirigente amministrativa dell’ASM, Maria Benedetto, per la quale l’accusa aveva chiesto 6 anni e 6 mesi.

Condannati anche l’ex dirigente amministrativo del Crob di Rionero in Vulture, Giovanni Amendola (2 anni e 6 mesi di reclusione), la funzionaria dell’ASM, Anna Rita Di Taranto (2 anni), la funzionaria del Crob, Angela Capuano (1 anno e 6 mesi) e la dirigente dell’ASM, Maria Evangelista Taccardi (1 anno).

In seguito alle determinazioni del Tribunale, il direttore generale dell’Asm, Sabrina Pulvirenti, chiede un parere all’Anac “concernente l’inconferibilità di incarichi ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 39/2013 nei confronti di un dirigente …omissis… condannato con sentenza non definitiva alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.”  L’Anac con delibera n. 75 del 16 febbraio 2022, dopo una lunga disamina normativa, si esprime con le seguenti determinazioni: di ritenere la piena applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 nei confronti degli incarichi dirigenziali non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria (medica e non) svolti nell’ambito degli enti del servizio sanitario del servizio sanitario nazionale;  di ritenere immediatamente efficace l’inconferibilità derivante da sentenza di condanna non definitiva alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici; di ritenere non applicabile l’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 39/2013 in caso di condanna, anche non definitiva, alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici; di ritenere applicabile per tutta la durata dell’inconferibilità, derivante da sentenza di condanna non definitiva alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, la misura della sospensione cautelare dal servizio prevista dal CCNL di riferimento.

La delibera dell’Anac è inequivocabile, i dirigenti condannati per rivelazione del segreto di ufficio o comunque per reati contro la pubblica amministrazione, anche con sentenza non definitiva, vanno cautelativamente sospesi dal servizio. Questa fattispecie riguarda solo una dirigente dell’Asm e non gli altri condannati per reati diversi. La delibera dell’Anac crea comunque un precedente inedito naturalmente applicabile in tutti i settori della pubblica amministrazione.

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