Eolico selvaggio, chi comanda in Basilicata?
Parco “Vaglio Nord”, il Consiglio di Stato boccia il Tar e respinge le pretese della E2i Energie Speciali Srl: una sentenza che apre spiragli di luce e può segnare una svolta, ma…
Parliamo del parco eolico “Vaglio Nord” un impianto della potenza nominale complessiva di 10,5 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili per l’allacciamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) gestita da Terna Rete Italia SpA, da realizzare nei Comuni di Vaglio Basilicata, Pietragalla e Potenza. Progettista architetto Maria Rosaria Margiotta.
La Regione Basilicata oppone il diniego all’autorizzazione, la società proponente – E2i Energie Speciali Srl – ricorre al Tar Basilicata. Il Tribunale amministrativo accoglie il ricorso della società. Il Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e il Ministero dello sviluppo economico impugnano la sentenza n. 103/2021, depositata il 6 febbraio 2021, con la quale il Tar Basilicata ha accolto il ricorso proposto da “E2i Energie Speciali srl”. Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 23 dicembre 2021, respinge il ricorso di primo grado della “E 2i Energie Speciali srl” e la condanna al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio. Questa in sintesi la vicenda, ma la storia è più articolata e apre a legittime domande.
Il Fatto
Raccontiamo la vicenda ripercorrendo il dispositivo della sentenza del CdS nei tratti più salienti. Il progetto denegato prevedeva la realizzazione di quattro aerogeneratori, tutti di eguale potenza (WTG1 e il WTG2 – wind turbine generator – sul territorio del Comune di Pietragalla, WTG3 e il WTG4 su quello del Comune di Potenza).
La società proponente deduceva tra l’altro, nel ricorso al Tar, che l’insediamento ricade in “zona a destinazione agricola, priva di vincoli paesaggistici, non interessata dal perimetro di alcuno dei piani territoriali-paesistici regionali, esterna rispetto alle fasce di rispetto previste dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) e interessata unicamente dal margine estremo di uno solo dei macroscopici buffer introdotti dalla L.R. n. 54/2015 (5000 metri dal centro storico di Pietragalla); il progetto “prevede l’utilizzo delle infrastrutture di connessione (cavidotto esterno e cabina di trasformazione) di un preesistente impianto della proponente in corso di dismissione al momento della presentazione del progetto”, ponendosi “a complemento di questa iniziativa di rinnovamento degli impianti eolici E2i nell’area”.
La Regione nega l’autorizzazione unica, ma rilascia un giudizio di compatibilità ambientale bocciato dai ministeri
Sul progetto si pronunciavano le varie Autorità competenti. L’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione rilasciava parere di non assoggettabilità a VIA, ravvisando sul punto che “l’area di progetto esterna ai Piani Paesistici della Regione Basilicata”, non è soggetta “a nessuno dei vincoli inerenti aree protette (SIC, ZPS, Rete Natura 2000, IBA), né aree di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale” e “ricade in ‘area idonea’ come da definizione P.I.E.A.R.”; inoltre, l’impianto e le opere di connessione “non ricadono in aree sottoposte a vincolo monumentale” e l’area “non interferisce con aree 5 sottoposte a vincolo archeologico”, visto che “il sito di Cozzo Staccata, soggetto a vincolo più vicino all’area progettuale, si trova a circa 1.250 m di distanza dagli aerogeneratori WTG 1 E 2”.
Nella conferenza di servizi tenutasi il 26 marzo 2019, il Comune di Pietragalla, nel cui territorio sono localizzati i WTG 1 e 2, esprimeva “posizione contraria alla realizzazione di nuove pale eoliche nella zona in questione, essendo la stessa ampiamente ‘satura’ ossia con un ‘carico insediativo medio comunale’ superiore al consentito”.
Altrettanto negativamente si pronunciavano la Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio e la Soprintendenza statale. La prima, perché l’intero parco eolico “ricadente in un’area già compromessa paesaggisticamente per la presenza di numerosi aerogeneratori”, per cui “tale realizzazione costituirebbe ulteriore aggravio della percezione visiva e paesaggistica, incrementando in tal modo l’effetto ‘selva’ attualmente già presente nell’area tenuto conto della presenza contestuale di grande e mini eolico”; la seconda “condividendo le motivazione espresse dalla Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio” in quanto “l’area oggetto di esame, da attenzionare con particolare riguardo in quanto inserita tra le aree non idonee ai sensi della L.R. 52/2015… presenta un paesaggio già altamente compromesso a causa della presenza di innumerevoli parchi eolici (presenza contestuale di grande e mini eolico).
La società proponente presenta una variante relativa alla posa in opera del cavidotto per evitare interferenze con aree vincolate. L’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Regione, nella conferenza di servizi tenutasi il 10 ottobre 2019, depositava una nota con la quale comunicava che tale variante non era assoggettabile ad autorizzazione paesaggistica, essendo venuta meno qualsiasi interferenza con aree vincolate quindi, revocava il proprio precedente diniego di autorizzazione paesaggistica.
La Soprintendenza rendeva, tuttavia, un ulteriore parere negativo sul presupposto che la variante non era idonea a “eliminare le evidenziate criticità”, inoltre aggiungendo ulteriori considerazioni così compendiate negli atti di gravame.
Seguiva l’adozione, da parte della Regione, della determinazione conclusiva del procedimento che, sulla scorta dei pareri negativi resi in sede di Conferenza dei servizi dalla Soprintendenza, denegava il rilascio dell’autorizzazione regionale per la realizzazione del progetto di costruzione ed esercizio dell’impianto eolico. La Società non condivideva le motivazioni sottese al diniego e proponeva ricorso al Tar, dinanzi al quale deduceva cinque motivi di gravame per violazione di legge, eccesso di potere, illegittimità costituzionale della legge regionale n. 54/2015.
Oggi il Consiglio di Stato sentenzia che il diniego all’autorizzazione del parco opposto dalla Regione era legittimo e giustificato e che i ministeri dei Beni culturali e dello Sviluppo economico avevano ragione. Punto.
Questi i fatti a grandi linee, ma per chi ha voglia può leggersi qui la sentenza con tutti i dettagli.
L’ambiguità della Regione e i Comuni distratti
Il ricorso al Consiglio di Stato, contro la sentenza del Tar, è proposto dal Ministero della cultura, Ministero Difesa, Ministero Sviluppo economico, non anche dalla Regione Basilicata. I Comuni di Pietragalla, di Potenza, di Vaglio Basilicata, non si sono costituiti in giudizio. Addirittura La Regione Basilicata si costituisce contro se stessa, insieme alla Società “E 2i Energie Speciali srl”, per resistere all’appello.
L’autonomia decisionale della Regione pare condizionata da organismi esterni che determinano scelte sbagliate o interessate ad altri scopi. Perché la Regione, ormai da anni, pare adeguarsi acriticamente alle decisioni di Tar senza mai appellarsi, come in questo caso? Chi governa realmente il gioco delle autorizzazioni, delle proroghe, delle varianti, delle volture nel sistema degli affari nell’energia del vento? Quanto pesa la sentenza del Tar 338/2013, mai resa pubblica, sulle dinamiche di potere nel settore dell’eolico?
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