Tempa Rossa, il memoriale che accusa la Total: “gravi irregolarità contrattuali”

25 ottobre 2021 | 16:06
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Tempa Rossa, il memoriale che accusa la Total: “gravi irregolarità contrattuali”
Centro Oli Tempa Rossa

Oggi pubblichiamo, in esclusiva, quasi integralmente, il “memoriale” che il Gruppo Cds ha sottoposto al vaglio della terza Commissione del Consiglio regionale il 6 ottobre scorso: “gestione arbitraria e autoritaria”

La gara di appalto per la quale chiediamo da mesi che siano resi pubblici gli atti è oggetto di ricorso al Tar Basilicata da parte del Gruppo CDS, una delle imprese concorrenti. Il Tar, dopo due rinvii, dovrebbe esprimersi il 3 novembre prossimo. Abbiamo in molte occasioni con le nostre inchieste e i nostri articoli sollevato dubbi sulla reale volontà della Total di agire nella massima trasparenza e correttezza. Oggi pubblichiamo, in esclusiva, quasi interamente, il “memoriale” che Cds ha sottoposto al vaglio della terza Commissione del Consiglio regionale il 6 ottobre scorso. Se quanto dichiarato dal presidente del Cda dell’impresa corrispondesse al vero (non abbiamo molti dubbi in tal senso) i fatti raccontati nel documento sarebbero gravissimi: irregolarità nella gestione del contratto di appalto per i servizi di logistica (movimentazione, trasporto e sollevamento materiali) dal 2017 al 2020 e comunque fino alla nuova aggiudicazione all’Ati Donnoli-Carone-Dandrea.

Qui ampi stralci del documento

“…nell’anno 2017, Gruppo CDS ha vinto la seguente gara d’appalto Total: “Servizi di logistica: movimentazione, trasporto e sollevamento materiali”.

Nel 2018 Gruppo CDS ha ricevuto formale comunicazione di aggiudicazione del seguente contratto quadro N. 4600001402 “Servizi di logistica: movimentazione, trasporto e sollevamento materiali”. Tale appalto della durata di anni 3+2, si articolava, così come previsto dagli accordi Regione Basilicata Total, in diversi lotti. Nel caso in specie, il contratto d’appalto N. 4600001402 prevedeva la ripartizione della Commessa in 3 diversi lotti e ciascun lotto indicava in maniera precisa le aree d’intervento e relative metodologie di svolgimento dei servizi. In special modo, il lotto 1 e il lotto 3 prevedevano attività di minor importanza da svolgersi a “chiamata” nell’impianto GPL e nelle aree di magazzino. Il lotto 2 invece prevedeva tutte le attività da svolgersi nell’area Centro Oli e addirittura nelle aree adiacenti. Le attività del lotto. 2 erano senza dubbio le attività prevalenti e più importanti del suddetto contratto e tali attività dovevano svolgersi, secondo contratto, esclusivamente in forma permanente.

Gruppo CDS inizia questo nuovo appalto il 16 maggio 2018 e purtroppo fin da subito nota la non corretta applicazione dei dettami contrattuali. A più riprese, ma sempre con un atteggiamento massimamente collaborativo e propositivo, fa notare tutto questo al responsabile della commessa Total nella persona di L.P. Ogni volta che veniva posta tale domanda, le risposte ricevute erano sempre dello stesso tenore: “a breve partiranno le attività del lotto 2 in forma permanente…”. Intanto però passavano i mesi e tali attività erano quotidianamente disciplinate solo “a chiamata”. Nonché alla fine dell’anno 2018, Gruppo CDS, nell’ambito di un appuntamento con l’Ing. … (Direzione Esecutiva Tecnica Tempa Rossa), fa presente che il contratto non viene applicato in maniera corretta dal Signor L.P. L’Ing. … conferma che la mancata indicazione dei corretti dettami contrattuali, era purtroppo dovuta alla mancata “messa in esercizio” del Centro Oli e comunque rassicurava che tutto il periodo relativo alla mancata applicazione contrattuale sarebbe stato recuperato spostando il termine di scadenza contrattuale. Purtroppo, analoga metodologia in ordine alla gestione dei servizi viene applicata quotidianamente dal signor L.P. per tutto l’anno 2019. Finalmente arriviamo agli accordi regionali sanciti nel novembre 2019 e propedeutici alla “messa in esercizio” del Centro Oli che effettivamente avverrà nel dicembre 2019. Parte finalmente il Centro Oli ma incredibilmente il Contratto continuerà a non essere mai applicato. L’unica macchina che verrà attivata in forma permanente è il camion 6×6 dotato di Gru Fassi modello F455 che però, nonostante la sua attivazione in regime di permanenza relativamente al lotto 2, svolgerà sempre e contemporaneamente anche attività tipiche del Lotto 1 e del Lotto3 (servizi a chiamata). I servizi svolti da tale mezzo verranno sempre riconosciuti dal Signor L.P. come un unico servizio.

In pratica, contraddicendo ancora una volta il contratto, si è trasformato un contratto di servizi in un contratto di noleggio! Le annotazioni verbali compiute da Gruppo CDS al fine di far notare al Signor L.P. l’irregolarità contrattuale sono diventate a questo punto quotidiane…. purtroppo senza ottenere mai nessuna risposta e senza nessuna modifica ad un modus operandi che ormai era diventato sempre più umiliante.

A questo punto Gruppo CDS, anche in ossequio alle disposizioni contrattuali, decide di scrivere in risposta agli ordini di servizio impartiti e tali scritti sono diventati addirittura quotidiani e tutti dello stesso tenore e contenuto; “Confermiamo le lavorazioni da Voi richieste nella consapevolezza che tali ordini di servizi non rispettano i dettami contrattuali”.

Si fa presente che Gruppo CDS ha sempre confermato le lavorazioni di tali ordini di servizio pur conoscendone l’irregolarità degli stessi poiché ha preferito rispettare i dettami previsti dall’art, 1.6.2 del Contratto: “Errori, omissioni, carenze, imprecisioni, contraddizioni, ambiguità, discrepanze e/o mancate indicazioni non esonerano l’Appaltatore dallo svolgimento dei Servizi necessari e le operazioni che sono richieste dalle buone pratiche professionali per adempiere ogni obbligo Contrattuale”. Anche nell’anno 2020 la metodologia applicata dal Signor L.P. rispetto al Contratto denota purtroppo una interpretazione completamente soggettiva ed arbitraria con conseguente stravolgimento di tutti i dettami contrattuali.

Anche in piena emergenza sanitaria dovuta a causa del Covid, nonostante la comunicazione di Total del 13/03/2020 con cui si informava la Regione Basilicata di sospensione delle attività non indispensabili alla continuità produttiva del sito, il Signor L.P., proprio in quel delicatissimo periodo, disponeva il trasferimento del magazzino dall’area DA5 all’area WAREHOUSE di Guardia Perticara. Gruppo CDS faceva notare che tali attività non indispensabili si potevano effettuare anche successivamente ma, davanti all’inflessibilità dimostrata da L. P., si provvedeva comunque allo svolgimento delle stesse. In pratica L.P. decideva arbitrariamente come e quando disporre delle attività e dei servizi della logistica, generando un continuo stravolgimento del contratto e il tutto caratterizzato da un atteggiamento assolutamente autoritario che non lasciava minimamente spazio al dialogo e al confronto. Pertanto, visto che, nonostante le annotazioni verbali e scritte, nulla era cambiato da quando la commessa era iniziata, Gruppo CDS decideva allora di comunicare formalmente a Total in data 27 aprile 2020 una vasta documentazione attestante l’operato del Signor L.P. e finalizzata ad una verifica della corretta interpretazione e applicazione del contratto. Si specificava, con tale documento, che le argomentazioni riportate non erano finalizzate ad ottenere un risarcimento oppure un reintegro in contabilità, ma bensì ad ottenere un riconoscimento della dignità lavorativa e dei principi contrattuali.

Successivamente alla presentazione di tale documento vi sono state due riunioni: la prima assolutamente inconcludente alla presenza del Signor L.P., della Sig.ra … e del Signor …. La seconda riunione nel mese di giugno 2020 si è svolta insieme all’Ing. … e all’Avv. …in video-conferenza, Nel corso di questa seconda riunione più specifica e più dettagliata, venivano evidenziati tutti i punti e le criticità relative all’operato di L.P. e alla non corretta applicazione del contratto. In special modo si faceva notare:

  • l’inammissibilità dei servizi a chiamata all’interno dell’area Centro Oli poiché tale area ricade nel Lotto 2 del contratto che prevede esclusivamente attività in permanente;
  • Gestione delle attività e di servizi nei magazzini della WAREHOUSE. Da contratto (Lotto 1 —servizi a chiamata), presso tale area dovrebbero essere messi a disposizione diverse attrezzature (muletto elettrico per area interna, muletto diesel per area esterna, stoccatore per attività in sicurezza lungo le scaffalature). Di tali attrezzature veniva utilizzato esclusivamente il muletto elettrico sia per svolgere attività all’interno e sia per svolgere attività all’esterno, nonostante l’inidoneità di tale mezzo per attività sullo sterrato e peggio ancora su strada essendo un mezzo non targato. Tutte queste attività, nonostante il contratto preveda esattamente il contrario, venivano svolte quotidianamente con l’ausilio di un solo magazziniere;
  • inoltre, si faceva notare la sovrapposizione delle attività e delle attrezzature nei diversi lotti del contratto: si prenda ad esempio l’unico mezzo attivato in permanente, ossia il camion con gru. Tale mezzo quotidianamente svolgeva sia servizi appartenenti al lotto 2 (servizi in permanente) e sia servizi appartenenti al lotto 1 (servizi a chiamata). Ovviamente se ci fossero state più imprese a gestire il contratto, ogni impresa avrebbe avuto la sua area di intervento con i propri mezzi in dotazione. Poiché Gruppo CDS era l’unico fornitore di servizi per tutti e tre i lotti oggetto del contratto o si dovevano mettere a disposizioni più attrezzature per ogni area di intervento oppure, se fosse stato possibile, si utilizzava un unico mezzo o attrezzatura per più servizi appartenenti ai diversi lotti di intervento ma i servizi dovevano comunque essere sempre contabilizzati separatamente poiché il contratto di Gruppo CDS era un contratto di servizi e non un contratto di noleggio. Così come disposto dall’articolo 4.3 del contratto, “l’appaltatore deve indicare il tipo di servizio svolto, il numero delle prestazioni effettuate e la metodologia utilizzata”.

Infine, si voleva far notare che, oltre a evidenti errori interpretativi del contratto, la metodologia applicata da L.P. conduceva ad un evidente stress lavorativo e ad un disagio nella gestione delle attività e dei lavoratori che venivano a conoscenza solo la sera prima delle attività da svolgersi il giorno dopo …, il tutto caratterizzato da atteggiamenti autoritari e mai propensi al dialogo.

Tali argomentazioni furono riportate integralmente all’Ing … anche con mail del 05/02/2021.

Gruppo CDS nonostante le ripetute comunicazioni ed annotazioni quasi quotidiane al Signor L.P., non ha mai ricevuto né i chiarimenti richiesti e né tanto meno disponibilità per un eventuale modifica o revisione contrattuale.

Purtroppo, anche al termine della riunione con l’Ing. …, nonostante pareva che i chiarimenti richiesti da Gruppo CDS e le osservazioni formulate fossero state
recepite positivamente, il triste andazzo della gestione delle attività non cambiava assolutamente. Anzi, Gruppo CDS con mail del 21/07/2020 era addirittura costretta a comunicare la propria disponibilità a svolgere i servizi di magazzino con mezzi idonei e a titolo gratuito purché si rispettassero le normative in materia di sicurezza stradale. Addirittura nello stesso periodo, il direttore tecnico di Gruppo CDS Arch. …, si vedeva costretto ad aprire diverse pratiche al fine di far rilevare le evidenti anomalie riscontrate nella gestione dei magazzini. Tali anomalie rischiavano seriamente di mettere in grave pregiudizio la sicurezza degli stessi lavoratori. Infatti, in tale periodo, l’Architetto … provvedeva a vietare l’utilizzo di scale per la movimentazione di pacchi, vietava l’utilizzo di muletti elettrici per movimentare i carichi su strade pubbliche, faceva rilevare l’assoluta necessità di avere 2 operatori in un’area delicatissima come l’area CSA, essendo tale area deputata alla gestione di IBC (fusti) chimici.

Purtroppo, nonostante le rassicurazioni dell’Ing. …, la gestione operata dal Signor L.P. non cambierà mai e sarà sempre la stessa anche nell’anno 2020 e anche nell’anno 2021: quotidianamente si assisterà alla non corretta applicazione del contratto con conseguente confusione di servizi appartenenti ai tre diversi lotti.

Al termine di questi 3 anni in cui il contratto è stato totalmente stracciato, nonostante la possibilità di estenderlo per ulteriori 2 anni e nonostante evidenti cause di forza maggiore (fermo impianto dalla fine del 2018 alla fine del 2019 e emergenza sanitaria dovute al COVID), veniva unicamente comunicata una proroga di soli 2 mesi del contratto al fine di espletare le procedure di gara per riappaltare gli stessi servizi di logistica.

È opportuno rimarcare che Gruppo CDS ha partecipato a tale gara, ricevendo poi successivamente comunicazione di non aggiudicazione. Successivamente a tale comunicazione, Gruppo CDS ha formulato una normale richiesta di accesso agli atti di gara al fine di conoscerne la graduatoria e i relativi punteggi, ricevendo però un diniego a mezzo pec a firma dell’Amministratore Delegato Sig.ra Nina Jensen in data 2 agosto 2021. Per tale gara, Gruppo CDS ha promosso ricorso al Tar Basilicata per gravi motivi di illegittimità essendo tale gara priva dei criteri di aggiudicazione ed essendo stata chiusa alle ore 17:00 del 27 aprile 2021 e poi riaperta alle ore 17:11 dello stesso giorno con scadenza alle ore 23:50 sempre del medesimo giorno 27/04/2021.

Per tali motivazioni, al di là degli esiti del ricorso al TAR Basilicata, si chiede la possibilità di audizione in terza Commissione Regionale Attività Produttive, al fine di poter esporre quanto è successo in questi 3 anni di contratto nell’ambito del Progetto Tempa Rossa…

È doveroso far notare la lettera G dell’Accordo Quadro integrato firmato in Regione Basilicata il 30/11/2019 con cui si sanciva che Total, quale operatore, si impegna a rendere di pubblico dominio criteri e procedure relative a programmi di attività, appalti ed assunzioni, mediante un codice di trasparenza definito d’intesa con la Regione Basilicata (…)

Chiediamo un riconoscimento delle nostre istanze e un immediato reintegro nella nostra Commessa che di fatto non è mai stata applicata da parte del Responsabile dei Servizi Total Tempa Rossa Sig. L.P. (…)”