Zona rossa, 9 avvocati lucani presentano ricorso al Tar contro i provvedimenti di Bardi e Speranza
“Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, carente istruttoria, disparità di trattamento, sproporzione, ingiustizia manifesta”. Udienza fissata il 10 marzo 2021
Nove avvocati lucani con mandato di assistenza all’avvocato Donatello Genovese, hanno inoltrato ricorso al Tar, oggi 1 marzo, contro il Ministero della Salute, in persona del suo Ministro pro tempore, e la Regione Basilicata, in persona del suo Presidente pro tempore.
Chiedono l’annullamento dell’ordinanza dell’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, pubblicata nella G.U. n. 50 del 28 febbraio 2021, che estende, dal 1° al 15 marzo 2021, le misure restrittive della c.d. zona rossa di cui all’art. 3 del DPCM del 14 gennaio 2021 all’intero territorio della Basilicata e l’annullamento dell’ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 5 del 27 febbraio 2021, che dispone che “con decorrenza dal 1° marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021, le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delle attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata”.
I motivi
Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, carente istruttoria, disparità di trattamento, sproporzione, ingiustizia manifesta.
I provvedimenti impugnati – scrivono gli avvocati – violano il fondamentale principio comunitario di proporzionalità, come definito dalla normativa sovranazionale: Trattato di Lisbona.
Gli stessi provvedimenti, inoltre, sono in contrasto anche col principio di ragionevolezza, sancito dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Al riguardo autorevole giurisprudenza ha messo in luce che: “Come è noto, il principio di proporzionalità, di derivazione Europea, impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.
In definitiva- aggiungono- il principio di proporzionalità va inteso “nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284). Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell’azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l’amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali. In virtù di tale principio, l’azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell’aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza” (Cons. Stato Sez. IV, Sent. 26-02-2015, n. 964).
I dati
Orbene, – spiegano i ricorrenti – dai dati dei bollettini epidemiologici pubblicati quotidianamente dalla task force istituita dalla Regione Basilicata risulta una situazione sanitaria assai variegata, che non può essere regolata in maniera uniforme, applicando ovunque le stesse regole restrittive, così come hanno fatto il Ministro della Salute ed il Presidente della Regione Basilicata coi provvedimenti impugnati. Seguono i dati epidemiologici a sostegno del ricorso.
L’udienza è stata fissata il 10 marzo 2021.