Covid, scuola sì scuola no: tra ordinanze e politicanze

9 gennaio 2021 | 10:18
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Covid, scuola sì scuola no: tra ordinanze e politicanze

Si doveva aprire con l’inizio del 2021 e invece abbiamo assistito al moltiplicarsi di provvedimenti regionali o comunali che hanno disposto chiusure ancora più insensate di quelle previse nel 2020

Con l’inizio del 2021 la grande novità avrebbe dovuto essere quella della riapertura delle scuole, tutte le scuole, comprese le superiori.

Invece abbiamo assistito al moltiplicarsi di provvedimenti regionali o comunali che hanno disposto chiusure ancora più insensate di quelle previse nel 2020.

A farla da padrone nelle ordinanze di chiusura delle scuole è la regione Campania che ha tenuto chiuse tutte le scuole tranne quelle dell’infanzia fino al 23 dicembre.

Il presidente de Luca ha emesso la prima ordinanza dell’anno la n° 1 appunto 2021 vietando l’apertura delle scuole.

Orbene la sua ordinanza firmata e pubblicata in data 5 gennaio 2021 già dal 6 gennaio 2021 è stata sostituita dalla normativa emergenziale nazionale.

Infatti il decreto Legge n° 1 del 2021, Gazzetta Ufficiale intervenuto per traghettare l’Italia verso il 15 gennaio, data in cui scadrà il dpcm 3 dicembre 2020, all’art. 4 ha introdotto una disciplina emergenziale valida per l’intero territorio nazionale.

L’articolo suddiviso in 2 commi dispone per il periodo dal 7 al 15 gennaio l’apertura di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado e nello stesso periodo la didattica mista per le scuole superiori al 50%.

Vediamo dunque per quale motivo l’ordinanza di De Luca ha già finito di esistere

Le ordinanze regionali emergenziali possono essere emanate, a grandi linee, dai presidenti di regione principalmente sulla base di due panorami normativi.

a) nell’esercizio del potere di cui all’art. 31, comma 3, della legge n.833/78 (sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale) quando bisogna far fronte ad una emergenza esclusivamente locale di sanità pubblica.

b) a norma dell’art. 1 comma 16 del D.L. 33 /2020 che dispone che, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative (solo in accordo con il ministro della salute) o restrittive, rispetto a quelle disposte con dpcm, si parla quindi di emergenza nazionale COVID-19. Gazzetta Ufficiale

È chiaro che la situazione di emergenza per l’emissione dell’ordinanza non può essere la stessa già presa in considerazione dal governo per l’emissione del DPCM sia per la qualità sia per la sua importanza. Deve avere delle caratteristiche ulteriori.

L’ordinanza del presidente della Campania De Luca ordinanza-n-01-05-01-2021- rettificataè stata emessa in data 5 gennaio 2021 sulla base delle disposizioni di cui all’art. 31, comma 3, della legge n.833/78 e dell’art. 1 comma 16 del D.L. 33 /2020. Entrambe le disposizioni sopra riportate.

Orbene il DPCM da derogare in modo più restrittivo sarebbe quello del 3 dicembre 2021 che dispone tra le altre cose sulle scuole.

Peccato però che la normativa sulle scuole sia stata modificata successivamente in data 6 gennaio 2021 non più con dpcm bensì dal Decreto legge n. 1 del 2021.

Questa norma interviene in data successiva all’entrata in vigore dell’ordinanza n.1 di De Luca, e solo per questo motivo la disapplica per le parti in cui dispone diversamente.

Non solo. Non può essere derogata da ordinanze regionali successive. Semplicemente perché l’art. 1 comma 16 del Dl 33 citato non lo consente. Parla infatti solamente ed esclusivamente di norme derogatorie di DPCM.

Il decreto Legge dovrebbe essere applicato dagli uffici scolastici di tutte le regioni. Compresa la Campania

Questa tesi è stata sposata dal Presidente del Tar Calabria che con il decreto n° 2/2021 si è pronunciato sul ricorso presentato da un nutritissimo gruppo di genitori calabresi contro l’ordinanza n° 1 che in vario modo chiudeva tutte le scuole della regione.

Chiudeva perché attualmente non le chiude più. O meglio è stato accolto solo in parte il ricorso riconoscendo la legittimità della chiusura delle sole scuole superiori per ragioni su cui non ci dilunghiamo.

Ci sono due punti da esaminare con fermezza

1) perché gli uffici scolastici di tutta Italia invece di disapplicare il decreto Legge, atto avente forza di legge, non disapplicano l’ordinanza che è un semplice provvedimento amministrativo?

2) In futuro le regioni emaneranno altre ordinanze di chiusura scuole?

Eh sì. Perché il decreto Legge n° 1 del 2021 ha introdotto una norma molto interessante che esamineremo un’altra volta e che introduce il comma 16 quater al detto articolo 1 del DL 33 del 2021.

Stabilendo cosa? Importanti novità. in assenza di una reale emergenza collegata al covid, ulteriore, peculiare e circoscritta al territorio regionale o comunale, a fare le ordinanze derogatorie ci penserà per il territorio regionale e interregionale il ministro Speranza.

Intanto con rammarico leggiamo l’ordinanza n° 1 di Bardi che disciplina l’implementazione del trasporto pubblico di persone per adeguarlo all’emergenza covid. In previsione dell’apertura delle scuole superiori?

Macché! auspicando che queste non aprano.

Leggendo l’ordinanza Bollettino-4.pdf oltre ad un buon numero di strafalcioni (la data di applicazione 7 dicembre) leggiamo testualmente che si ordina il potenziamento delle corse verso le zone industriali nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti a sedere anche mediante la conversione delle percorrenze chilometriche scolastiche non svolte in percorrenze per corse operaie.

Ci sembra giusto che ci siano corse adeguate all’emergenza per i lavoratori ma questa ordinanza non sembra orientata alla ripartenza delle scuole in presenza