Emergenza Covid, Bardi chiude di fatto i comuni di Marsicovetere e Tramutola: decorrenza immediata

3 ottobre 2020 | 18:24
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Emergenza Covid, Bardi chiude di fatto i comuni di Marsicovetere e Tramutola: decorrenza immediata

Ordinanza n.36 del presidente della Regione. Sospese quasi tutte le attività fino al 13 ottobre causa aumento casi positivi nei due paesi lucani in provincia di Potenza. La decisione pochi minuti fa

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale speciale della Regione Basilicata n. 86 di oggi 3 ottobre 2020 l’Ordinanza numero 36/2020 del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che contiene disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 relative ai Comuni di Marsicovetere e Tramutola.

Con decorrenza immediata e fino al 13 ottobre 2020, ferme restando le misure statali, regionali e commissariali già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19, con riferimento ai Comuni di Marsicovetere e Tramutola sono adottate le seguenti ulteriori misure:

sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 06.00;

sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), salve le lavanderie e pulizia di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse;

sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive in luoghi pubblici e privati; salva l’attività sportiva o motoria all’aperto in forma individuale, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di un metro per ogni altra attività;

sono sospese le attività sportive di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico;

sono sospese le attività e gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi, i musei e le biblioteche;

sono sospese le attività dei centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e ricreativi; è sospeso lo svolgimento di ricevimenti nell’ambito di cerimonie (ad esempio matrimoni) ed eventi assimilabili, ivi compressi i congressi e i meeting aziendali;

sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresi corsi di formazione professionale e le attività formative svolte da enti pubblici locali e da soggetti privati.

Per quanto non espressamente disciplinato dall’ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto e 16 agosto 2020. Qui l’Ordinanza completa