Sanità lucana. La Giunta regionale adotti misure in autotutela
Che non siano i cittadini a pagare il prezzo dell’arroganza e della superficialità della politica
La sentenza del Consiglio di Stato che annulla la decisione del Tar di rinviare al giudice ordinario la causa contro la nomina di Massimo Barresi a direttore generale del San Carlo non può essere presa sottogamba dagli amministratori regionali.
La sentenza, pur affrontando la questione dal punto di vista della giurisdizione, contiene elementi di particolare rilevanza che il Tar non potrà non considerare nella trattazione del merito.
Il Consiglio di Stato sottolinea la “stabilità dell’indirizzo giurisprudenziale ripetutamente espresso dal giudice della giurisdizione e calibrato sulle specifiche peculiarità della figura professionale” e che richiama anche più pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. E fa chiaramente intendere che l’atto di nomina del Direttore Generale di un’Azienda Sanitaria sia “qualificabile come atto di alta amministrazione, adottato dall’organo di indirizzo politico regionale”.
Gli atti di nomina di Barresi, secondo lo stesso Consiglio di Stato, rientrano in un “procedimento amministrativo di carattere autoritativo, preordinato per espressa previsione di legge ad una scelta mediante un atto discrezionale definito di alta amministrazione”.
Al momento della nomina la Giunta Regionale uscente versava in regime di prorogatio sin dal 17 novembre 2018 (termine del periodo ordinario di legislatura), con poteri limitati all’adozione di atti di ordinaria amministrazione. La nomina di Barresi – atto di alta amministrazione per come consacrato dal Consiglio di Stato – non rientra nella gestione ordinaria e, quindi, risulta del tutto illegittima.
Il Giudice Amministrativo ha, inoltre, rammentato come il d.lgs. 171 del 2016 “può essere letto come volto a riequilibrare i rapporti tra il vertice politico regionale e gli organi apicali delle aziende al fine di attenuare il legame della nomina dei direttori generali ad una matrice esclusivamente ‘politica’ onde orientare la scelta verso valutazioni di tipo prevalentemente tecnico professionale in vista della selezione di professionalità maggiormente competenti ed adeguate dal punto di vista tecnico a ricoprire l’incarico”.
Il presidente f.f. Flavia Franconi, pertanto, oltre ad astenersi dalla nomina, avrebbe dovuto garantire il rispetto di tale principio di qualità professionale scegliendo, nell’ambito delle rose di valenza triennale (e, quindi, tutt’ora valide come da espressa previsione del bando), il profilo con “requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire”.
Su questa scelta di qualità, anche alla luce del ricorso di uno dei concorrenti, permangono molti dubbi.
Il problema che si pone ore è la eventuale nullità di alcuni importanti atti assunti dalla direzione generale dell’Aor, in considerazione della eventuale decisione del Tar di dichiarare illegittima la nomina di Barresi. Si porrebbe già al momento il rischio di danno erariale.
Perciò farebbe bene Vito Bardi ad assumere misure di autotutela senza aspettare che sia la magistratura a dire l’ultima parola. Ci sarebbero tutte le motivazioni, non solo politiche, per chiudere la faccenda prima che si troppo tardi. Massimo Barresi, dal suo canto, potrebbe, responsabilmente, dimettersi oppure – ci auguriamo di no – resistere al suo posto in attesa che si concluda un iter giudiziario che potrebbe andare per le lunghe. In questo ultimo caso, avremo un direttore generale della più grande azienda pubblica della regione, con le mani legate rispettivamente alla sua funzione dirigente, ma con le tasche aperte allo stipendio. E sarebbe l’ennesima beffa ai danni dei lucani.