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Coronavirus, ordinanza unica per le regioni non colpite dal contagio

26 febbraio 2020 | 11:19
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Coronavirus, ordinanza unica per le regioni non colpite dal contagio

Le disposizioni in una bozza su cui il governo sta lavorando. In caso di conferma dei contenuti della bozza, l’ordinanza della Regione Basilicata emessa il 23 febbraio scorso, perderebbe di efficacia nelle parti non conformi al documento governativo

E’ attesa a breve l’ordinanza che il Governo sta mettendo a punto per uniformare i comportamenti da tenere nelle regioni in cui non sono presenti casi di contagio da Covid-19. 

Nella bozza del documento viene disposto che chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virusdeve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente che dispone la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario nella propriaabitazione.

L’azienda sanitaria, qualora sia stata disposta la permanenza domiciliare, informa il medico di base e l’Inps e rilascia documentazione in cui si attesta che il soggetto è sottoposto a quarantena.

L’Asl di competenza, attraverso operatori sanitari, avrà il compito di monitorare le condizioni del paziente informandolo su sintomi e caratteristiche del virus e misurando la febbre quotidianamente.

Che fare in caso di sintomi. La persona in quarantena che dovesse manifestare sintomi deve avvisare immediatamente la Asl, indossare la mascherina, stare lontano dagli altri familiari e rimanere nella sua stanzafino al trasferimento in ospedale.

Nelle pubbliche amministrazioni e nelle strutture di accesso al servizio sanitario, e in tutti i luoghi aperti al pubblico, devono essere messi a disposizione disinfettanti per le mani sia per gli addetti che per utenti e visitatori.

Trasporti pubblici. Le aziende devono adottare interventi straordinari di puliziadei mezzi.

Le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute

I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020.

Per i pubblici concorsi dovrà essere garantita la distanza di sicurezza al fine di evitare trasmissioni del virus.

Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.