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L’indotto del sistema assicurativo Rca

15 ottobre 2018 | 16:05
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L’indotto del sistema assicurativo Rca

Risarcimento dei danni diretti in caso di incidente: ecco cosa potrebbe accadere

Tre anni fa Michele (nome di fantasia) ha subito un incidente automobilistico; la sua auto è rimasta distrutta e lui ferito con conseguenze anche permanenti. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri e il 118, perciò la documentazione anche fotografica dell’evento non difettava. Il danneggiante ammise subito le sue responsabilità e sottoscrisse la ‘constatazione amichevole di sinistro – denuncia di sinistro’, il c.d. modulo CID, che nei giorni successivi Michele ha fatto recapitare all’agenzia a cui da un bel po’ di lustri aveva affidato la copertura assicurativa di tutti i suoi mezzi, obbligatoria e non. Si aprì la procedura del c.d. ‘risarcimento diretto’ prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni che consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti dal proprio assicuratore. Michele ha preferito questa procedura a quella del risarcimento da parte della Compagnia del responsabile, perché legittimamente riteneva che avrebbe ricevuto attenzione e assistenza da chi da tempo teneva le sue polizze senza mai essersi dovuto occupare di alcun suo sinistro, né attivo né passivo. Ma la fiducia si è rivelata mal riposta.

L’ufficio liquidazioni della Compagnia ha commesso banali quanto vistosi errori nella valutazione e quantificazione dei danni. Michele protestò presso la sua agenzia che si dichiarò impotente verso l’ufficio liquidazioni e così, malvolentieri, si rivolse all’avvocato. Questi spiegò e documentò al liquidatore i suoi errori di valutazione e di calcolo girandogli copiosa documentazione da cui risultava l’impeccabile stato dell’auto al momento del sinistro (fatture di periodica e puntale manutenzione ordinaria e straordinaria) e che il consulente medico-legale della compagnia aveva commesso un banale errore di calcolo, tale però da falsare in maniera sostanziosa il risultato finale. Ma il liquidatore non sentì ragioni. Con boriosa e infastidita supponenza, totale negligenza dei doveri verso l’assicurato della Compagnia per cui lavorava e che gli aveva affidato la cura degli interessi suoi e dell’assicurato, con disarmante superficialità sufficiente al licenziamento per giusta causa, neanche si pose il problema di almeno verificare le informazioni ricevute. Michele si è rivolto al Giudice e qui la situazione ha debordato nel kafkiano.

Dopo aver riconosciuto il diritto di Michele al risarcimento, tanto da liquidarlo sebbene in modo errato, la Compagnia affermò che dell’incidente non c’era prova, che nel caso sarebbe comunque avvenuto con responsabilità di Michele e che quanto liquidato era in ogni caso corretto. Tre affermazioni alternative ma palesemente contraddittorie, tra loro e col comportamento della Compagnia, che rivelano altresì che neppure il legale incaricato da questa aveva ‘letto le carte’. A Michele è stato poi riconosciuto e pagato tutto quanto spettantegli. Ma a quale prezzo, con quali costi per la Compagnia e l’intera collettività? Sì, anche della collettività, cioè noi.

Per la negligenza del suo fidato liquidatore, la Compagnia ha dovuto pagare due consulenti, tecnico e medico-legale, che il Giudice è stato costretto a nominare a causa dell’assurda posizione processuale negazionista della Compagnia, quindi i suoi due consulenti di parte e infine due difensori: quello di Michele e il proprio. In tal modo l’esborso materiale complessivo della Compagnia è stato pari al doppio dell’ammontare del danno. Ma non si può trascurare il costo sostenuto dal sistema giudiziario a cui Michele è dovuto ricorrere: le ore di lavoro del giudice, della cancelleria e dell’intera struttura logistica; costi che ricadono sulla collettività, su di noi. Va poi considerato il fatto che il viaggiare di ciascuno di noi ha un costo per la collettività, invisibile solo perché non ci soffermiamo a riflettere. Quindi, vanno considerati anche i costi derivati dai viaggi degli avvocati per raggiungere l’ufficio giudiziario nei giorni d’udienza; dai viaggi dei consulenti del giudice, di quelli di parte, delle parti e loro difensori per rispettivamente eseguire e assistere agli accertamenti sul luogo del sinistro e sulla persona del danneggiato; dai viaggi dei testimoni che il giudice ha ritenuto necessario ascoltare, delle loro giornate di lavoro e di quelle del danneggiato che ha dovuto farsi carico della loro presenza in udienza.

Vicende come quella descritta si sono verificate troppe e imprecisabili volte. Perciò vi prego di fermarvi un attimo a riflettere e immaginare i costi di ciascuna di quelle situazioni e quindi moltiplicarli per N per ricavarne una solo pallida idea.

Personalmente ormai da molto tempo non credo più alla buona fede, perché ogni volta è troppo palese l’errore scatenante. Diversamente dovrei ritenere che la liquidazione dei sinistri è affidata a superficiali incompetenti. Credo invece all’esistenza di un sistema che agisce in background per generare conflitti e contenzioso con costi che generano economia malata e che, alla fine, vanno a incidere pesantemente sui nostri premi d’assicurazione e sulla spesa pubblica. Il sistema è autoreferenziale ma non impenetrabile.

*Francesco Topi, avvocato