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Il documento di trasporto: guida al Ddt

4 maggio 2018 | 11:33
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Il documento di trasporto: guida al Ddt

È a partire dal 1996 che tale documento ha cambiato denominazione diventando ddt, abbreviazione di documento di trasporto

Un documento contabile che viene emesso da tutti i soggetti passivi di iva nel momento in cui avviene la movimentazione dei beni: il documento di trasporto, comunemente abbreviato in ddt, deve essere consegnato insieme alla merce ed è la vecchia bolla di accompagnamento.

È a partire dal 1996 che tale documento ha cambiato denominazione diventando ddt, abbreviazione di documento di trasporto. Uno strumento fondamentale per certificare l’avvenuto trasferimento di merci da parte del cedente, ovvero il venditore, verso l’acquirente.
Ecco perché tale documento viene emesso in duplice copia e senza alcun vincolo; deve contenere alcuni elementi obbligatori e va rilasciato prima che il trasporto della merce abbia inizio. Si sta parlando di un qualcosa che costituisce prova sostanziale anche a livello di iva.


Si pensi ad esempio ai casi di non
imponibilità iva quando un bene è venduto all’estero. O anche all’importanza che assume in ottica civilistica, come nel caso di tutela e garanzia dell’avvenuta consegna delle merci.
Nella pratica fiscale quindi, a seguito della soppressione della bolla di accompagnamento e dell’introduzione del documento di trasporto, per le imprese è possibile continuare ad emettere fattura differita; cosa che senza il ddt non avrebbe senso in quanto verrebbe a mancare il giustificativo di consegna.

È possibile scaricare un modello ddtanche in rete: in fase di compilazione del documento ciò che conta è inserire data e numero di documento; le generalità dei soggetti coinvolti nell’operazione, quindi venditore ed acquirente; la descrizione della natura dei beni ceduti in riferimento a tipologia e quantità.

Importante poi sottolineare che non è necessario spedire il ddt insieme ai beni viaggianti; il documento di trasporto può anche essere inviato separatamente entro la mezzanotte del giorno di consegna. Una volta ricevuto, il ddt deve essere conservato per legge e registrato sia dall’emittente che dal destinatario dei beni.

Da segnalare poi che ultimamente, con l’avvento del multimediale, è possibile la conservazione digitale dei documenti di trasporto che sono inclusi quindi a pieno titolo nel processo di digitalizzazione documentale. A stabilirlo è una legge del 2014 che sancisce come il ddt possa essere conservato anche in forma multimediale per 10 anni, in quanto documento rilevante ai fini fiscali.