Operai morti e archiviati. Le indagini sull’amianto alla Materit

1 marzo 2018 | 23:23
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Operai morti e archiviati. Le indagini sull’amianto alla Materit
Operai morti e archiviati. Le indagini sull’amianto alla Materit
Operai morti e archiviati. Le indagini sull’amianto alla Materit

Estinzione, prescrizione, e nessuna malattia professionale. “Gravi errori di valutazione”

La Materit di Ferrandina è una di quelle storie lucane di cui ci siamo occupati in molte occasioni, raccontando vari aspetti, alcuni, delicati, avrebbero meritato più attenzione dalle istituzioni. Oggi qualcuno sembra voler metterci una pietra sopra.

Estinzione, prescrizione, e nessuna malattia professionale. Il 28 dicembre 2017 i pubblici ministeri della Procura di Matera, Rosanna M. De Fraia e Annafranca Ventricelli, inviavano un avviso di conclusione delle indagini. Silvano Benitti, Pietro Pini, Michele Cardinale, Michele Bonanni, e Lorenzo Mo, con ruoli diversi all’interno dello stabilimento che produceva manufatti in cemento-amianto, vengono indagati per omicidio colposo e cooperazione al delitto colposo nei confronti di 5 operai, e di aver cagionato malattie professionali ad altri 17 lavoratori.

Nemmeno un mese dopo, il 25 gennaio 2018, dai pm arrivava la richiesta di archiviazione. Scrivono anche che i reati di omicidio colposo e cooperazione al delitto colposo sono estinti per Costa Emilio, Governato Angelo, Cuniolo Gianfranco, Materia Giuseppe e Ferrari Enrico a causa del decesso, e che il reato di danno per tutti gli accusati si è estinto per prescrizione. Come accertato dai consulenti nominati, la notizia di reato con riferimento alle persone offese, decedute e non, per i magistrati è infondata. Le patologie diagnosticate non sono collegate all’attività lavorativa svolta nello stabilimento. Ma c’è un perché in questa storia fatta di malattie e lutti.

Perché l’accusa infrange il suo ruolo? Il pool di avvocati che ha seguito la denuncia degli ex operai della Materit, oggi presenta opposizione all’archiviazione per diversi motivi. Per la pubblica accusa non c’è collegamento tra esposizione ad amianto e alcune delle patologie, e inoltre placche e ispessimenti pleurici diagnosticati agli ex lavoratori sono di natura benigna. Conclusioni che vanno respinte per gli avvocati, che parlano anche di un “appiattimento dell’Ufficio sulle valutazioni espresse dai consulenti medico legali che merita di essere radicalmente censurato in quanto si pone, ad un tempo, in antitesi con il criterio posto a governo della scelta di inazione e con lo stesso concetto di malattia assunto come rilevante nel nostro ordinamento“. In pratica l’azione penale può essere esercitata per i pm solo quando è assolutamente certo il nesso causalità tra la condotta e l’evento, ponendosi “in aperta violazione col criterio di verifica della sostenibilità dell’accusa in giudizio che deve essere compiuta non già nell’ottica di un risultato certo che la Pubblica Accusa ritenga di poter ottenere dall’esercizio dell’azione penale, ma in quella della superfluità – o meno – dell’approfondimento dibattimentale“.

Errori e superficialità. Per gli avvocati ci sono “gravi errori” di valutazione. Per uno degli operai, deceduto nel 2014 a causa di un adenocarcinoma del retto complicato da metastasi epatiche, spleniche e polmonari e carcinosi peritoneali, i consulenti hanno espresso un “giudizio di sicura riconducibilità all’esposizione all’amianto” mentre la Procura si è espressa sull’assenza di collegamento. Stessa modalità usata per chi è affetto da carcinoma del colon-retto, ritenuto nella consulenza collegato con l’esposizione. Per altri due operai deceduti a causa di neoplasia pancreatica, i consulenti hanno prima indicato studi medici che danno conto dell’associazione tra amianto e tumore al pancreas, e poi concluso “senza alcuna motivazione specifica” che non vi è “sufficiente evidenza”. Stessa cosa per chi è risultato affetto da neoplasia prostatica, in considerazione di studi indicati dalla stessa consulenza medica che sostengono la sussistenza del collegamento. E similmente per chi, affetto da deficit ventilatorio restrittivo di grado moderato è deceduto per infarto acuto del miocardio. In tal caso nessuna valutazione medico legale è stata condotta sulla riferibilità eziologica del deficit all’esposizione, a fronte di “un nutrito gruppo di posizioni scientifiche per cui al contrario i consulenti si sono espressi in tal senso” e, dall’altra, “senza alcuna analisi svolta sulla possibilità di rivenire nell’amianto una concausa della patologia coronarica nonostante i contributi medici sulla correlazione tra miocardiopatie e asbesto“.

Fumo di sigarette e azione penale borderline. Analoghe considerazioni sono state svolte dai pm per chi risulta affetto da enfisema polmonare, per cui, anche se la scienza medica ha evidenziato la correlazione con l’esposizione all’amianto, i consulenti della Procura hanno individuato come causa, e in assenza di informazioni relative alle abitudini dell’ex operaio, il fumo di sigaretta. Più facile evidentemente.

Per un altro operaio l’accusa ha richiesto l’archiviazione esclusivamente con riferimento agli iniziali segni di enfisema, nonostante dalla consulenza tecnica sia emerso che la persona offesa è affetta anche da un ispessimento pleurico che non viene tuttavia citato nella richiesta di archiviazione. Poi c’è la storia dell’operaio per cui la Procura ha chiesto l’archiviazione ai soli micronoduli calcifici, senza indicare anche il carcinoma gastrico da cui la persona è affetta, e per il quale si ritiene, alla luce delle considerazioni svolte dagli stessi consulenti, che debba invece essere esercitata l’azione penale.

Storie di esposizione benigna e irrilevanza penale. Dunque si vuole o no accertare la sussistenza di un nesso tra patologie ed esposizione delle persone offese? È assurdo o no che nonostante a 31 lavoratori siano state diagnosticate placche, ispessimenti pleurici, noduli, micronoduli e strie fibrotiche, la pubblica accusa abbia chiesto l’archiviazione poiché “il quadro patologico riscontrato, pur essendo espressione di esposizione all’amianto, non ha comportato alcuna limitazione funzionale e pertanto, data la sua benignità, non assume rilievo penale”?

In pratica, i lavoratori, passati e anche futuri (se ciò facesse giurisprudenza), se esposti a sostanze tossiche nulla hanno da pretendere in caso di alterazioni di un organo rispetto alle sue condizioni di normalità anatomica? Eppure la Suprema Corte di Cassazione, ricordano gli avvocati dei lavoratori, da tempo ha chiarito che “in tema di lesioni personali, la malattia atta a determinare un’alterazione anatomica o funzionale dell’organismo è anche quella, ancorché localizzata, che risulti di lieve entità e non sia influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione“.

Accusa o difesa? Se la scienza dice che placche e ispessimenti sono lesioni che si sviluppano a seguito d’un meccanismo di natura infiammatoria innescato dall’esposizione a fibre di amianto, al quale l’organismo reagisce con la formazione di tali alterazioni strutturali che hanno carattere permanente quando non sono, come nella maggior parte delle ipotesi, destinate ad aumentare nel numero e nella grandezza, per i pm ciò non è da considerare.

Non importa se placche e ispessimenti sono inseriti nella lista 1 del d.m. 9 aprile 2009 e successivi aggiornamenti in quanto malattie professionali riconducibili, con elevata probabilità, all’esposizione ad asbesto?

Un dettaglio, in questa storia di morti e malati, è che i consulenti della Procura si sono avvalsi dello studio Kerper del 2015 per scongiurare il nesso causale, uno studio, come evidenziano gli stessi avvocati degli operai, noto in ambito giudiziario in quanto sempre più frequentemente citato in “funzione difensiva” nei processi in materia di amianto. Dunque per difendere avvelenatori piuttosto che operai.

In più la rassegna in parola – scrivono – è stata condotta da Exponent, azienda privata americana di consulenze scientifiche finanziata da un’impresa statunitense, la WR Grace, coinvolta in passato nella produzione di amianto. Dunque i pm sul caso della Materit che ha avuto connessioni con Casale Monferrato e le lobby dell’amianto europee e italiane, devono fare giustizia o difendere qualcun altro?