Regione Basilicata diffidata da esclusi al reddito minimo di inserimento
“Esclusi dal programma di reddito minimo di inserimento per aver partecipato al progetto Copes. Migliaia di svantaggiate famiglie lucane condannate a rimanere senza alcun sostegno economico”. I 27 ex Copes di Montescaglioso non ci stanno
e con gli avvocati Rocco Ditaranto e Grazia Tafuno diffidano la Regione Basilicata ad intervenire per scongiurare la beffa, preannunciando eclatanti azioni di protesta. “Non esiste libertà se non c’è libertà dal bisogno” dicono i 27 che si sono uniti costituendo un comitato.
Di seguito diffida inviata alla Regione Basilicata.
Con D.G.R. 936/15 e 977/15, la Regione Basilicata, al fine di contrastare la condizione di povertà e di esclusione sociale in cui versano le fasce più deboli della popolazione lucana, ha proceduto all’approvazione di un avviso pubblico per la selezione dei beneficiari del Programma Reddito minimo di inserimento. I nostri assistiti, pur in possesso dei prescritti requisiti, sono tuttavia risultati – in esito alla pubblicazione dei risultati della procedura selettiva – esclusi dal novero dei concorrenti “ammessi” e confinati invece nel limbo dei soggetti “ammissibili” ossia aspiranti all’ammissione solo ove vengano incrementate le risorse finanziarie destinate al programma. La collocazione in graduatoria in posizione deteriore (successiva al numero 3133 in coda agli ammessi) è stata tuttavia determinata in via esclusiva da un’unica assorbente ragione id est la dichiarazione nell’ISEE prodotto a corredo della domanda di quanto percepito in qualità di beneficiari delle provvidenze del progetto Co.P.E.S. (D.G.R. 140/2010), cui tutti i nostri assistiti hanno preso parte nel corso dell’ultimo lustro. Pur essendosi la lesività manifestata solo con la pubblicazione delle graduatorie, il vizio genetico che le affetta è tuttavia da rinvenire nel primigenio D.G.R. 936/15 – siccome rettificato dal successivo D.G.R. 977/15 – che, senza consentire la epurazione dall’ISEE del reddito percepito quale beneficiario Co.P.E.S., ha irrimediabilmente condannato tutti gli istanti ad essere superati da soggetti – altrettanto bisognosi – che non avevano partecipato alla precedente iniziativa di contrasto alla povertà. Non è dato intendere per quale ragione nella nozione di reddito, che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla componente fiscale di ogni ordinamento, debbano essere ricompresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo compensativo e/o risarcitorio a favore di situazioni di disagio sociale ed economico. Non sfugge nella specie come la provvidenza fruita quale partecipante al Co.P.E.S., lungi dal poter essere assimilata ad una retribuzione, rivestisse infatti natura meramente assistenziale, sì da essere dichiarata nel quadro FC4 (Redditi e trattamenti da dichiarare a fini ISEE) sotto la voce: “Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall’INPS ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità”. In sostanza i nostri assistiti, pur permanendo nelle medesime condizioni di disagio socio-economico, sono stati oggi estromessi da un piano che quelle condizioni mira ad elidere, per essere il proprio reddito lievitato in virtù di trattamento di assistenza. La trama testé delineata configura all’evidenza lo schema del paradosso. Istituendo un parallelismo, sarebbe come ammettere che un soggetto possa essere privato della pensione sociale goduta sul presupposto – del tutto tautologico ed aberrante – che la fruizione del trattamento stesso abbia eliminato le condizioni che ne legittimavano l’accesso. La graduatoria – e gli atti presupposti – sono pertanto ingiusti prima ancora che illegittimi per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento anche nei confronti dei soggetti della categoria A che – pur fruendo di un trattamento assistenziale quale quello di mobilità latamente assimilabile a quello erogato in virtù di Co.P.E.S. – sono stati opportunamente sottratti dal concorso – impari e penalizzante – con soggetti del tutto privi di emolumenti (gli “ammessi” nella categoria B). Alla stregua delle superiori considerazioni, nella spiegata qualità, si chiede in primis l’adozione di misure politiche di coesione sociale che, disinnescando probabili conflitti tra soggetti svantaggiati, possano consentire l’immediato ampliamento della platea dei beneficiari sì da ricomprendere i nostri assistiti. Ove tuttavia non si ritenga di agire nei termini indicati, si invita e diffida la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore, a voler in autotutela riformulare la graduatoria di cui alla categoria B (Determinazione dirigenziale Dipartimento Presidenza n. 11A2.2017/D.00173 13/3/2017) escludendo dal computo del reddito utile ai fini ISEE quanto eventualmente percepito a seguito di partecipazione al progetto Co.P.E.S. Si preavverte che ove non si provveda nel senso auspicato entro il prossimo 21 aprile ci si riserva di adire la competente autorità per la tutela giurisdizionale degli invocati diritti. Con i migliori saluti Avv. Grazia Tafuno Avv. Rocco Luigi Ditaranto