Discrezionalità incarichi dirigenziali alla Regione Basilicata, segnalata all’Anac

14 marzo 2016 | 19:07
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Discrezionalità incarichi dirigenziali alla Regione Basilicata, segnalata all’Anac

Stiamo denunciando da qualche mese una grave ed evidente illegittimità incostituzionale, che si sta perpetrando a danno dei dipendenti pubblici regionali e di tutti i cittadini lucani, in merito, in particolare, alla disciplina PO-AP (posizioni organizzative e di alta professionalità) approvata con Delibera della Giunta Regionale n.1662 del 22 dicembre 2015. Infatti la disciplina definisce criteri di valutazione e assegnazione delle su citate posizioni del tutto arbitrari e discrezionali, da parte dei dirigenti generali e di ufficio, attribuendo a questi ultimi ben 50 punti su 100, senza l’esplicitazione di alcun parametro e/o criterio oggettivo, trasparente, imparziale. In tal senso citando, a supporto dei contenuti esplicitati nell’articolato del disciplinare, gli art. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999 e l’art. 10 del C.C.N.L. del 22.01.2004, si ritiene di legittimare quanto “genericamente” contenuto all’art. 6 della disciplina di cui trattasi: “Il Dirigente generale e il Dirigente dell’ufficio interessato effettuano la valutazione delle istanze integrando, ove ritenuto necessario al fine di acquisire ulteriori elementi informativi non desumibili dalle stesse, gli elementi di giudizio attraverso un colloquio con il candidato”, e quanto stabilito nell’Allegato alla disciplina, cioè la tabella dei punteggi. Dunque l’assoluta genericità e discrezionalità dei criteri di valutazione in capo ai Dirigenti (molti dei quali nominati senza aver superato alcun regolare concorso o mediante concorsi “ad personam”, secondo un’ormai consolidata prassi), in assenza di indicatori e parametri, oggettivamente riscontrabili, conferisce una palese illegittimità al regolamento proposto, poiché è in evidente contrasto con quanto disposto dal D. Lgs. D.Lgs.n.150/2009, che, d’altronde si pone in continuità con criteri assolutamente oggettivi e trasparenti, già contenuti nella disciplina contrattuale e normativa del C.C.N.L., riguardo precisi vincoli per i regolamenti delle amministrazioni in sede di predisposizione della disciplina organica e di dettagli in materia di conferimento degli incarichi stessi. Ribadiamo ancora una volta che all’art. 11 del suddetto Decreto “La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione”. Soprattutto all’art. 25, comma 2, si dispone che “La professionalità sviluppata ed attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici”, comprovati da oggettivi riscontri contenuti nel curriculum professionale di ciascuno, che, pertanto, dovrebbe costituisce, legittimamente, l’unico criterio oggettivo, trasparente e validato di valutazione. A tutto ciò si aggiunge un motivato timore che le PO e le AP vengano classificate non secondo la effettiva complessità dei processi operativi, specialistici e gestionali, come previsto dall’art. 2 della Disciplina approvata, ma subordinatamente a chi vengono attribuite (come avvenuto nel recente passato, quando PO di grado A sono state artificiosamente declassate a B e viceversa, secondo criteri di amicizia, appartenenza e obbedienza); mentre è ampiamente risaputo che l’assoluta discrezionalità consente di assegnare tutte le AP esclusivamente in base a criteri di clientela e/o appartenenza politica. Altresì quale ruolo svolgono le PO fiduciarie attestate agli assessorati e le tante/troppe PO assegnate alle Direzioni Generali? Tale consuetudine a un’assoluta discrezionalità, infine, viene attuata in ogni settore e circostanza; eclatante è il caso dell’ultimo concorso per dirigenti espletato presso Il Consiglio Regionale : i due vincitori (vincitrici) sono stati immediatamente nominati dirigenti in Uffici, anche strategici, della Giunta Regionale, attuando di fatto un ruolo unico che, al contrario, continua a essere inattuato per tutto il resto. Dunque, se tale ruolo unico non è vigente, queste assegnazioni sono illegittime e vanno revocate. La disinvolta assegnazione di conferimenti di incarichi professionali, convenzioni, incarichi dirigenziali e di trasferimenti repentini di dirigenti dagli enti più disparati nei ruoli della Giunta Regionale ha assunto ormai forme prive del benché minimo rispetto nei riguardi dei dipendenti regionali e dei cittadini lucani. Conferimenti di dirigenze esterne privi di qualsiasi giustificazione basata su oggettivi criteri di merito, di esperienza e di valore; trasferimenti di dirigenti, che, dopo aver superato “concorsi di dirigenza su misura” in questo o quell’ente (come le varie ASL, ARBEA, ARPAB, Consorzi vari etc.), vengono trasferiti in tempi brevissimi dall’ente medesimo a una dirigenza dei ruoli della Giunta Regionale: qual è la necessità che conduce a bandire concorsi di questo tipo, se dopo un brevissimo periodo tale necessità viene meno? Tutto ciò non ha nulla a che fare con professionalità, efficienza, competenze e capacità, ampiamente presenti all’interno dell’Ente Regione, ma solo con meri accordi e spartizioni di tipo politico. Perché non si procede alla ridefinizione del quadro generale relativo alle P.O. ed alle Posizioni Dirigenziali Individuali, che dovrebbero essere assegnate e definite secondo una selezione interna basata su criteri oggettivi di merito, e contemporaneamente non si riconoscono le professioni e le competenze tecniche presenti tra i dipendenti regionali, in modo da valorizzarne i profili professionali e incentivarne l’impegno, la formazione, l’aggiornamento e la crescita amministrativa e personale? Tutto ciò con un evidente vantaggio in termini economici e di efficacia ed efficienza. Al contrario in questi anni sono state azzerate le professionalità, soppressi i livelli più elevati (ottavi), i livelli “D” sono stati appiattiti; insomma è stata perpetrata una strategia di annullamento delle qualità, di mortificazione delle intelligenze e delle capacità, mentre viene puntualmente premiata l’obbedienza e l’appartenenza politica, costruendo una rete di funzionari che obbediscono ai dictat della politica, invece di ricoprire una funzione pubblica e di essere funzionari e dipendenti, “direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti” (art. 28 della Costituzione), al servizio dei cittadini, prima di tutto, amministrando in maniera trasparente, oculata e dedita al bene e all’interesse comune. Tale situazione di controllo e asservimento politico comporta dunque conseguenze nefaste sulle modalità di gestione amministrativa e di governo del territorio. Eclatante e paradigmatica è a tal proposito la sentenza del T.A.R. di Potenza che annulla la Delibera di Giunta Regionale n.1544 del 12/12/2014 di “Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, Autorizzazione Paesaggistica e Autorizzazione alle emissioni in atmosfera” di un pirogassificatore (cioè un inceneritore) di circa 1 megawatt di potenza, con possibilità di moltiplicazione, in futuro, della potenza attuale, da realizzare in località Pantanello di Metaponto-Proponente Lucana Ambiente S.r.l. La sentenza del Tribunale amministrativo della Basilicata è chiara e non ammette repliche: “carenza della valutazione d’incidenza ambientale da parte della Regione Basilicata,” una valutazione che la Direttiva Europea 92/43/CEE impone sia all’interno che nelle aree limitrofe a Siti di importanza comunitaria (S.I.C.)…”. Inoltre, “il provvedimento sarebbe affetto da eccesso di potere per difetto d’istruttoria, in quanto lo stesso sarebbe carente di ogni riferimento alle specie floro-faunistiche tutelate nelle aree S.i.c. e nelle riserve naturali protette ed alle conseguenze su di esse derivanti dall’attivazione dell’impianto di cui è questione”. Bocciata ogni eccezione sollevata dalla Regione, costituita in giudizio, e dalla Lucana Ambiente (la società proponente), che auspicavano il rigetto del ricorso per infondatezza e ne eccepivano l’inammissibilità. Ma “il provvedimento amministrativo favorevole di Valutazione d’Impatto Ambientale (o giudizio di compatibilità ambientale), che comprende l’autorizzazione paesaggistica e quella alle emissioni in atmosfera, emesso dalla Regione Basilicata è illegittimo, essendo affetto da una serie di vizi di legittimità. Esso è, inoltre, ingiustamente lesivo dell’ambiente – inteso non solo come interesse pubblico alla salubrità dell’ambiente ma anche come diritto collettivo di cui le associazioni ambientaliste, i comitati locali, sorti con finalità di tutela dell’ambiente e i singoli cittadini sono portatori – dell’integrità del territorio e della sua corretta e proficua gestione, sia dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, che sotto il profilo economico e sociale”. Nella sostanza il Tar, nella sentenza, accusa Il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente – composto dal Dirigente Generale e dai dirigenti degli Uffici del Dipartimento Ambiente e Territorio – non solo di eccesso di potere, ma anche di valutazioni superficiali, contraddittorie, ingiustificate e irragionevoli durante l’attività istruttoria, che hanno (volutamente?) ignorato il principio di precauzione, sancito da direttive europee. In particolare l’Ufficio Compatibilità Ambientale, che ha rilasciato la V.I.A., ha operato con un difetto di istruttoria che evidenzia omissioni importanti, attuando un ingiustificato e pericoloso eccesso di potere e un “ingiustificato e irragionevole sacrificio che viene imposto agli interessi ambientali, ecologici, paesaggistici, sociali ed economici del territorio”. Questa sentenza pertanto denuncia non solo inadempienze e superficialità da parte della politica e della classe dirigente regionale, ma evidenzia una consuetudine alla discrezionalità e all’arroganza che si manifesta, come già su evidenziato, non solo in occasione di autorizzazioni ambientali di varia natura e rischio, ma, ad esempio, nelle assegnazioni e nelle nomine delle cariche politiche e dirigenziali, in una continuità del sistema che, evidentemente, privilegia quei dirigenti e funzionari obbedienti, professionisti delle omissioni e della manipolazione strumentale di leggi, regolamenti, procedure e iter amministrativi, piegati agli interessi privati delle lobbies. Se questo è il modo consueto di operare, se “alcuni dirigenti”, come alcuni funzionari e co.co.co. (in particolare assistenza tecnica PO FESR) vengono confermati per decenni nel medesimo ufficio, invece di “applicare il principio della rotazione”, consolidando il loro potere di azione, non possiamo non essere preoccupati su come vengono effettuati i controlli su tutta l’attività petrolifera, su come vengono rilasciate le varie autorizzazioni su discariche, inceneritori, campi eolici e fotovoltaici selvaggi; mega centrali termoelettriche ibride; mega impianti a biogas; mega impianti di trattamento dei rifiuti; su quali presupposti e obiettivi reali si basano le pianificazioni di settore; sulle verifiche e sulle bonifiche dei siti industriali pericolosi, sull’approvazione dei piani e dei regolamenti urbanistici. Riteniamo dunque che le questioni denunciate siano di evidente rilievo sia rispetto al controllo e alla tutela della legalità e dell’imparzialità nell’operato di una pubblica amministrazione, sia rispetto alla buona conduzione amministrativo-contabile, che deve essere ispirata a criteri di convenienza economica, efficienza ed efficacia.  

Paolo Baffari, Pietro Mazzarelli, RSU Usb

Francesco Castelgrande Coordinatore RI Usb