Debitori ipotecari “state sereni”: parola di Renzi

29 febbraio 2016 | 17:55
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Debitori ipotecari “state sereni”: parola di Renzi

Atto del Governo: 256 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (256). Questo l’ultimo atto del Governo a firma del Ministro Boschi il cui iter parlamentare deve ultimarsi entro il 26 marzo 2016, possibilmente in sordina.

Cosa si nasconde dietro l’attuazione della Direttiva 2014/17/UE? Si nasconde l’ennesimo regalo di Renzi al povero “consumatore/debitore ipotecario”. Chi legge, se non esperto della materia, poco comprende da questo atto. Infiniti richiami normativi, giri di parole e poi l’art. 120 quinquiesdecies che al comma 3 recita: “Le parti del contratto possono convenire espressamente al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all’eccedenza”.

L’art. 2744 c.c. vieta il c.d. Patto Commissorio. Il Patto commissorio è un accordo che interviene tra il creditore e il debitore in forza del quale si conviene che in caso di inadempimento del debitore è previsto un trasferimento a favore del creditore di un bene del debitore. Si intravede o no il superamento di questa norma che dichiara nullo tale accordo? Ma il consumatore e la banca quando negoziano un contratto di mutuo sono contraenti sullo stesso piano? E’ pensabile che ci sia una forma di coercizione nel momento in cui si verifica l’inadempimento? Quando si realizza l’inadempimento che fa scattare il trasferimento dell’immobile? Precisiamo che, come definito dall’art. 40 del Testo unico della finanza, l’atto del Governo ritiene inadempimento il mancato pagamento di 7 rate anche non consecutive. Ora qualche sostenitore del Governo dirà che si tratta non di “patto commissorio” ma di altro. In effetti esiste il c.d. “patto marciano” il quale prevede che, fermo restando il trasferimento della proprietà di un bene al creditore in caso di inadempimento del debitore, si conviene tra il debitore e il creditore che al momento del passaggio della proprietà si tratterà di valutare qual è il valore del bene in questione, perché se c’è sproporzione tra il valore del bene oggetto del patto commissorio e il debito, cioè quello che effettivamente il debitore doveva (non è possibile che questo creditore acquisisca un bene di valore di gran lunga superiore rispetto a quello che il debitore doveva), il trasferimento si realizzerà ma sarà dovuta dal creditore la differenza tra il valore del bene trasferito in proprietà e il valore del debito (la somma dovuta). 

La Boschi  ha pensato a tutto! Infatti nell’atto del Governo sono menzionati i periti esperti, che, in modo “professionale” stimeranno l’immobile, quindi il problema è superato. E invece no. Ci sono due punti che proprio non convincono. Il primo è che il patto si stipuli alla conclusione del contratto di mutuo e “non fra parti in eguale posizione” e cioè Banca – cliente. Il secondo è che il patto si possa stipulare anche “successivamente” vale a dire anche al verificarsi dell’inadempimento, momento in cui il debitore non ha alternative. Quale è il “favor” per i consumatori ? Nessuno. Pertanto “consumatori/debitori ipotecari state sereni: parola di Renzi”. Avv. Dina Sileo