Teknosolar: “La Regione ci ripensa, è veramente così?”

3 luglio 2014 | 08:36
Share0
Teknosolar: “La Regione ci ripensa, è veramente così?”

Sul Quotidiano della Basilicata del 30 giugno si legge “la Regione stoppa i lavori per l’impianto termosolare” così come sul sito della OLA (Organizzazione Lucana Ambientalista) si legge “la Regione rivede le proprie decisioni”. È veramente così? Qual è la chiave di lettura della vicenda? Si cerca di fornirla nel seguito, evidenziando che la Regione Basilicata ben poco sta facendo in autonomia. Procede ad annullare ed a revocare quando viene evidenziato e segnalato, da parte del singolo cittadino e/o della singola associazione, l’illecito amministrativo nonché l’abuso nell’aver rilasciato alcune Determine. In altre parole, procede ad annullare o a revocare perché c’è chi mostra di aver individuato le irregolarità ed è pronto ad allertare le Autorità di competenza se non si pone rimedio. Sono ben altri i passi che dovrà fare la Regione per poter affermare che “rivede le proprie decisioni”. Sotto l’aspetto amministrativo, mettendo da parte l’aspetto politico inerente alla modifica della legge regionale sul PIEAR, due sono, ad oggi, i passaggi più caldi. Il primo riguarda il ricorso al TAR da parte della società Teknosolar Italia 2 s.r.l. che ha impugnato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata. Con la prima Ordinanza, i giudici del TAR avevano ordinato alla Soprintendenza e alla Regione di trasmettere, entro 30 giorni, l’intero carteggio. Puntualmente la Soprintendenza trasmette quanto richiesto, ma la Regione disattende l’ordine del giudice. Ad avviso dello scrivente è evidente che la Soprintendenza, nel suo parere, si è espressa su ciò che esplicitamente ha richiesto la Regione Basilicata ed in particolare sull’intero progetto della società Teknosolar Italia 2 S.r.l. Se la Soprintendenza doveva esprimersi solamente sul cavidotto, opera connessa all’impianto “solare termodinamico”, così come sostenuto dalla società ricorrente, doveva essere la Regione a formulare correttamente la sua richiesta. Tutto ciò è scritto negli atti.  Proprio quegli atti richiesti dal giudice e che la Regione non ha trasmesso nei 30 giorni previsti. Se di illecito di vorrebbe parlare, occorre individuarlo nelle modalità con le quali la Regione ha avviato l’iter di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs. 42/2004) e non nel parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza. In altre parole, il presunto illecito non andrebbe ricercato nel parere della Soprintendenza, ma nell’atto con il quale la Regione ha istruito l’iter di autorizzazione paesaggistica. Ovviamente, quest’ultimo non presenta più i termini utili per poter essere impugnato né dinnanzi al TAR né tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato e quindi, accaniamoci sul parere della Soprintendenza pur rimanendo legittimo fino a quando continua ad esserlo l’iter dell’autorizzazione paesaggistica posto a capo della Regione Basilicata nel quale la Soprintendenza si è limitata ad esprimere il suo parere vincolante sulla base di quanto richiesto dall’Ufficio Paesaggio della Regione Basilicata. 

Altra questione delicata è inerente al Torrente Marascione ed in particolare se tale corso d’acqua è da considerarsi naturale o artificiale. Ovviamente c’è chi ha interesse che sia un canale artificiale affinché decada il vincolo paesaggistico previsto, ope legis, ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004. Quest’ultima tesi andrebbe in contrasto con le cartografie ufficiali storiche nonché con gli indirizzi ministeriali e con l’evidenza delle indagini idrogeomorfologiche. L’attenzione è molto alta ed è su questi aspetti che la Regione dovrà dare delle risposte alla luce del nuovo riassetto dei dirigenti.

Ritornando al provvedimento di autotutela della Regione Basilicata di pochi giorni fa. Com’è andata la vicenda?

Nel lontano 4 febbraio 2013 la Snam Rete Gas S.p.a. chiedealla Regione Basilicata il nulla osta, ai soli fini idraulici, per la posa in opera della tubazione del metanodotto, in agro di Banzi e Palazzo San Gervasio (PZ), per l’allacciamento del non autorizzato impianto della Teknosolar Italia 2 S.r.l. Purtroppo, in data 4 aprile 2013 viene concesso dalla Regione Basilicata il nulla ostaper consentire l’attraversamento del corso d’acqua (c.d. Canale Festino) al metanodotto della Snam Rete Gas S.p.a. per l’allacciamento della centrale termoelettrica ibrida della società. L’attraversamento del corso d’acqua sarebbe previsto in sub alveo nell’area di pertinenza idraulica ubicata tra il Comune di Palazzo San Gervasio e il Comune di Banzi. Successivamente, indata 5 febbraio 2013, la Snam Rete Gas S.p.a. chiede al Comune di Palazzo San Gervasio il permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo metanodotto, tramite condotta DN 100 (4’’) a 75 bar, per l’allacciamento dell’impianto della società Teknosolar Italia 2 S.r.l. nonostante lo stesso non sia stato MAI realizzato, per mancanza dell’Autorizzazione Unica regionale, e per il quale non vi è alcuna certezza sulla sua legittima autorizzazione.  Permesso di costruire prima concesso e poi annullato in autotutela dall’Ufficio Tecnico del Comune di Palazzo San Gervasio perché, quest’ultimo, indotto al rilascio di un provvedimento senza che ci fosse stata la possibilità di comprenderne la presunta illegittimità della richiesta. Infatti, l’autorizzazione finalizzata alla realizzazione del metanodotto sarebbe dovuta rientrare necessariamente nel procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, in quanto operanecessaria alla fornitura di gas metano indispensabile al funzionamento dell’ipotetico impianto della Teknosolar Italia 2 s.r.l. per esigenze di “continuità e sicurezza”. Quanto detto rende il metanodotto un’opera connessa ed indispensabile all’esercizio dell’impianto termodinamico e, come qualunque altra opera connessa (es. il cavidotto, la stazione elettrica di utenza, ecc.), deve essere autorizzata contestualmente all’impianto stesso essendone parte integrante. Sarà per tale motivo che il Comune di Palazzo San Gervasio, inizialmente inserito nella Conferenza di Servizi per la previsione di una strada secondaria all’impianto della Teknosolar, poi escluso per una variante non sostanziale al progetto, dovrà essere necessariamente tra gli attori della Conferenza per la presenza di un’opera connessa qual è il metanodotto che ricade necessariamente anche nel comune di Palazzo San Gervasio. Opera connessa, la cui progettazione, non è mai stata inserita negli elaborati progettuali della società del “solare termodinamico” pur parlando, la medesima, di tre caldaie con potenza termica di circa 50 MW  per la combustione degli oltre 7.7 milioni di normal metri cubi di gas metano.

In data 23 aprile l’Associazione Intercomunale Lucania chiede, per la seconda volta, l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione idraulica rilasciata alla Snam Rete Gas. S.p.a., con diffida, perché concessa in assenza dell’unico legittimo interesse quale il rilascio dell’Autorizzazione Unica alla realizzazione dell’impianto della Teknosolar Italia 2 S.r.l. a cui l’allaccio del metanodotto servirebbe precisando che il rinnovo della richiesta era dettato dalla necessità di circoscrive le responsabilità nella vicenda sopra accennata considerato che la non adozione di provvedimenti a tutela del territorio, dell’ambiente e della incolumità pubblica avrebbe determinato un pregiudizio per la scrivente Associazione, portatrice di interessi pubblici e diffusi, con riserva di segnalare all’Autorità giudiziaria eventuali abusi d’ufficio, omissioni di atti d’ufficio ed eventuale denuncia di danno temuto.

Finalmente, notizia di ieri, la Determina di annullamento, da parte della Regione Basilicata, del nulla osta ai fini idraulici, rilasciato nel lontano aprile 2013, per la posa in opera della condotta del metanodotto di allacciamento dell’impianto della Teknosolar Italia S.r.l. La vicenda del “solare termodinamico” non si arresta e data l’elevata attenzione che si sta ponendo sull’operato degli uffici regionali, provinciali e comunali, sicuramente non terminerà a breve. L’invito sarebbe, quantomeno, un drastico ridimensionamento del “solare termodinamico” affinché si comprenda che deve essere l’impianto a doversi adeguare alla fragilità del territorio e non quest’ultimo a dover necessariamente accettare l’invasività di un’attività industriale basata su olii diatermici, emissioni di inquinanti in atmosfera ad alto impatto sull’Ambiente, sul Paesaggio quindi sulla Salute. Per ciò che concerne l’aspetto politico, tutto rinviato all’8 Luglio in Consiglio regionale quando si discuterà della modifica del PIEAR  e si comprenderà, con le dovute conseguenze, l’indirizzo politico sull’intera vicenda “solare termodinamico”. Ing. Donato Cancellara, Associazione Intercomunale Lucania