Rigetto del Tar Basilicata alla riammissione Lista Azione Civica

3 maggio 2014 | 16:10
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Rigetto del Tar Basilicata alla riammissione Lista Azione Civica

Quando si viene esclusi da un diritto che si ritiene fondamentale e non alienabile come quello di partecipare alle consultazioni elettorali per la propria Città, dopo un primo istante di scoramento si cerca di comprendere le cause e spesso si parte dalla “colpa degli altri”.

A volte si riconosce di non essere estranei a una qualche forma di responsabilità, a volte si grida al complotto al grande vecchio che manovra tutto e tutti per ostacolare una temuta partecipazione che potrebbe danneggiarlo.   Nel caso dell’esclusione della lista di Azione Civica la situazione è più semplice è stato semplicemente mortificato il diritto inviolabile indicato negli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale ed il principio del Favor voti.

Ma veniamo ai motivi:

La lista Azione Civica viene esclusa solo perché i candidati consiglieri hanno reso la dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità ai sensi delle precedenti norme e non ai sensi del D.lgs “Severino” (d.lgs n. 235/2012).

Tra le cause di esclusione la legge ne prevede solo due: 1) condanne che non consentono la candidatura; 2) la mancata dichiarazione di inesistenza di cause di incandidabilità. Nessuna delle due riguardava la lista Azione Civica e ciononostante la Commissione Circondariale Elettorale ha ritenuto escluderla nonostante le insistenze prodotte dalle ore 23,30 del 27 aprile alle ore 0,30 del 28 aprile dai presentatori della lista Azione Civica che invece obiettavano che, resa la dichiarazione della insussistenza di cause di incandidabilità, anche se riferita a norme precedenti, al più, si sarebbe potuta solo integrare non certo comportare l’esclusione della lista.

La Commissionein quella sede non ha voluto sentir ragioni ritenendo con certezza che anche eventuali ricorsi non avessero potuto sortire effetto alcuno.

Già in precedenza il Consiglio di Stato si era espresso sulla spinosa questione di “trascinamento delle norme precedenti alle norme attuali (nel caso delle scorse regionali 2013) ritenendo che tale dinamica, riferendosi al testo unico Enti Locali (267/2000), non poteva interessare competizioni elettorali regionali ma solo comunali e provinciali.

Il Giudice Amministrativo nell’esaminare il ricorso prodotto da Azione Civica in effetti riconosce l’operatività del trascinamento di norme precedenti, agli artt. 10 ed 11 del D.lgs 235/2012 (Severino) ritenendo operativa la dichiarazione resa dai candidati consiglieri di Azione Civica

Come pure ritiene “…irregolarità sanabili, come quella oggetto della controversia in esame” l’aver prodotto certificazioni riferite a norme precedenti ma addentellate nel D.lgs “Severino”. E ciononostante invece di censurare l’esclusione riammettendo la lista di Azione Civica statuisce che il delegato della lista avrebbe dovuto costringere la Commissione Elettorale Circondariale a riunirsi il giorno successivo chiedendo l’ammissione di nuovi documenti.

Avrebbe dovuto in sostanza quasi minacciare i componenti la Commissione Elettorale Circondariale per fare valere un proprio diritto che veniva in quello stesso momento leso in maniera insanabile. Sancisce quindi che la lista non andava esclusa ma al più andavano fornite integrazioni (non consentite dalla Commissione) e allora se non andava esclusa perché non è stata riammessa.

Con questa Sentenza e con l’esclusione di Azione Civica il vulnus alla partecipazione elettorale è stato consumato con arzigogolate e flebili motivazioni e con esso la lesione dei diritti inviolabili sanciti nei principi fondamentali della Costituzione.

Anche perché è noto che ricorrere prima al TAR e successivamente in Consiglio di Stato mentre può essere un costo sostenibile per i partiti politici diventa proibitivo per le formazioni civiche e forse qualcuno ha pensato in questo modo di escludere l’unica vera novità che si era affacciata negli ultimi anni sulla scena politica della nostra città.

Domani il sole sorgerà ancora come da milioni di anni avviene sul pianeta Terra e pure a Potenza ma di certo la sentenza del Tar Basilicata resterà una pagina della Giustizia Amministrativa della quale sinceramente sarà difficile andarne fieri. 

Lorenzo Larocca , per Azione Civica