Vincolo paesaggistico a Irsina ripristinato dal consiglio di Stato

1 giugno 2013 | 11:37
Share0
Vincolo paesaggistico a Irsina ripristinato dal consiglio di Stato

La Ola, Organizzazione lucana ambientalista, rende noto che il Consiglio di Stato, con propria sentenza n. 2000 del 12 aprile scorso, ha definitivamente “riformato” (annullato) la sentenza del Tar Basilicata n. 55/2012 che aveva annullato a sua volta il decreto di vincolo paesaggistico ministeriale ad Irsina(MT). Il ricorso è stato proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato contro il Comune di Irsina, la Provincia di Matera, e la la Regione Basilicata (non costituita) e nei confronti di la società eolica Novawind Sud s.r.l. e con l’intervento di ad opponendum della società energetica Bradano Energia S.r.l.

La Ola evidenzia come la sentenza del Consiglio di Stato finalmente faccia chiarezza sulla priorità rappresentata dal bene collettivo del paesaggio messo a rischio ad Irsina da una serie di progetti eolici e dalla realizzazione di una centrale a turbogas della società italo-svizzera Bradano Energia srl (400 MW),con relativo gasdotto di collegamento con la Val Basento. Progetti questi che non potranno essere più realizzati.

Il consiglio di Stato con la sentenza dell’aprile scorso ribadisce invece, “in considerazione dei principi costituzionali esposti, il vincolo paesaggistico può essere imposto qualsiasi sia la destinazione urbanistica delle aree, che non fa nascere – sotto tale profilo – un affidamento sul ‘non esercizio’ del potere vincolistico, che si fonda su esigenze diverse da quelle prese in considerazione dalle previsioni urbanistiche”. Come ha rilevato di recente – continua la sentenza del Consiglio di Stato – nelle molteplici sentenze che hanno riguardato il cd agro romano – cfr. Sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 120 nel bilanciamento fra gli opposti interessi costituzionalmente garantiti non può che ritenersi prevalente quello dell’art. 9, volto alla conservazione di una risorsa assolutamente limitata ed in via 
d’esaurimento quale il “territorio naturale…. In ragione di quanto sin qui rilevato i succitati motivi presentati dalla società Novawind sud s.r.l. devono ritenersi infondati e vanno, pertanto, respinti. 26….mentre l’appello del Ministero per i beni e le attività culturali e quello della Direzione Regionale per i beni culturali e 
paesaggistici è fondato e va accolto e, per l’effetto, previa reiezione di tutte le censure assorbite dal TAR, in riforma della sentenza impugnata va respinto il ricorso in primo grado del comune di Irsina”.

Si chiude così definitivamente e con buona pace di chi avrebbe voluto attuare progetti impattanti per l’ambiente e il paesaggio una vicenda che ripristina lo stato di diritto e il preminente interesse pubblico dei beni ambientali e paesaggistici della Nazione che debbono prevalere sugli interessi privatistici. Una sentenza – rileva la Ola –  che fa testo per molti casi analoghi in Italia e soprattutto in Basilicata in cui sono oltre 2.000 le torri eoliche previste dai progetti in itineri, in aree tutelate dalle leggi di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. (Ola-Organizzazione Lucana Ambientalista)