Equa riparazione per i processi lunghi

15 marzo 2012 | 10:42
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Equa riparazione per i processi lunghi

La legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2 ha introdotto il secondo comma dell’articolo 111 della costituzione che prevede il principio del giusto processo, in base al quale ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità ed in particolare, la legge ne assicura la ragionevole durata

La persona che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’eccessiva durata di un processo può chiedere una equa riparazione. Lo prevede la legge 24 marzo 2001 n.89, pubblicata nella gazzetta ufficiale n.78 del 3 aprile 2001 ed entrata in vigore il 18 aprile 2001, la cosiddetta ‘’Legge Pinto’’, dal nome del proponente il senatore e avvocato Michele Pinto, già Ministro della Repubblica. La legge Pinto ha fissato il principio del diritto ad un’equa riparazione, ed ha trasferito presso le Corti di Appello la competenza a decidere sulle richieste di equo indennizzo per chi ha subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, per il mancato rispetto della ragionevole durata del processo. La procedura è esente da contributo unificato. La Corte di Appello, entro quattro mesi dal deposito della domanda, deve pronunciarsi con decreto immediatamente esecutivo ed impugnabile in Cassazione. La Corte di Appello nel proprio accertamento tiene conto della complessità del caso, del comportamento delle parti, del Giudice e degli altri soggetti coinvolti. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva. La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente statuito che la ragionevolezza della durata di un processo va verificata in relazione alla singola fattispecie, facendo riferimento ai criteri interpretativi adottati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, vale a dire tre o quattro anni per il primo grado, due anni per il secondo ed uno per i gradi successivi. Tali parametri hanno comunque un valore puramente orientativo e possono variare in funzione della complessità del procedimento.

Il ricorso va proposto nel confronti del Ministro della Giustizia per i procedimenti ordinari e del Ministro della difesa per i procedimenti militari. Infine, chi è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ed è stato poi,all’esito del procedimento penale, prosciolto con sentenza di assoluzione diventata irrevocabile, ha diritto di ricevere un equo risarcimento del danno subito. Stesso risarcimento spetta a chi ha patito ingiustamente carcerazione per effetto di un ordine di esecuzione erroneo o a chi ha subito custodia cautelare in carcere sulla base di un provvedimento emesso o mantenuto in mancanza delle condizioni richieste dalla legge, sia in caso di successiva assoluzione che di condanna. Inoltre, chi è stato licenziato dal posto di lavoro che occupava prima della custodia cautelare e per tale causa, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro se viene pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero viene disposta l’archiviazione. La riparazione per ingiusta detenzione spetta anche al condannato. A condizione che la custodia cautelare sia di durata superiore alla pena. Lo hanno affermato le Sezioni unite penali della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza depositata il 29 gennaio 2009.

Pietro Cusati -Direttore Amministrativo del Ministero della Giustizia -Giudice Tributario, Giornalista Pubblicista