Il giudice la costringe a trasferirsi vicino all’ex marito

16 novembre 2011 | 15:14
Share0
Il giudice la costringe a trasferirsi vicino all’ex marito

Saranno i servizi sociali del comune dove vive la donna ad occuparsi del suo trasferimento in Piemonte. Il giudice torinese che ha disposto che una mamma lucana di 43 anni si trasferisca in piemonte, dove vive l’ex marito, per facilitare i rapporti della figlia,a lei affidata con il padre, ha emesso un nuovo provvedimento affinchè la donna lasci la Basilicata.

La vicenda. Il giudice istruttore della causa di separazione tra la donna e suo marito ha deciso che il progetto di inserimento comunitario della donna dovrà essere elaborato dai servizi sanitari del paese lucano nel quale quest’ultima vive, e che saranno a carico degli stessi servizi sanitari del paese potentino gli oneri economici per la realizzazione del progetto, da attuare, comunque, in una comunità di accoglienza del Piemonte, per favorire i rapporti del padre con la figlia. Già oggi i servizi sanitari lucani hanno preso contatto con la donna in vista dell’esecuzione delle ordinanza del magistrato. Il primo provvedimento del giudice è stato adottato la scorsa settimana, «a tutela della minore» – si legge – sulla base di una consulenza che ha evidenziato una «profonda inadeguatezza del complessivo contesto materno».

Lesione di diritti costituzionalmente garantiti. La donna – insegnante in una scuola media – respinge tale valutazione e lamenta una lesione di diritti costituzionali, quali la libertà personale di movimento e la scelta di residenza, ma ancor più il danno economico che subirebbe per via della perdita del posto di lavoro. «Da sola e a mille chilometri circa di distanza dai miei familiari – si chiede – come potrò mantenere mia figlia, considerato che potrei contare solo su un assegno di mantenimento di 150 euro mensili?». La donna, assistita dall’avvocato Francesca Sassano, ha fatto sapere di aver scritto al Presidente della Repubblica, al Csm e al Procuratore Generale della Cassazione perchè sia valutata la legittimità costituzionale del provvedimento, che non può essere impugnato, ma solo modificato o revocato dal giudice che l’ha emesso ..