Ecco la nuova tassa sulle auto di grossa cilindrata

14 ottobre 2011 | 12:39
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Ecco la nuova tassa sulle auto di grossa cilindrata

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, l’11 ottobre scorso, il Dm economia del 7 ottobre, ha il merito di attuare le disposizioni contenute nella prima manovra correttiva, il DL 98/11 convertito in legge 15 luglio 2011. n. 111, che all’articolo 23, comma 21, introduce la cosiddetta tassa sui Suv.

Addizionale erariale. L’imposta in questione si configura come un’addizionale erariale che viene applicata su autoveicoli e autovetture per il trasporto promiscuo di persone e cose, che subiscono così una tassazione pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225. Un importo, quindi, che aumenta in misura proporzionale all’aumento della potenza del veicolo. Il DL 98/11 convertito in legge n. 111/2011, precisa che l’imposta suddetta debba essere applicata già dall’anno in corso, il 2011.

Dm economia. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con apposito decreto, datato 7 ottobre 2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 dello stesso mese, risolve alcuni dubbi interpretativi in merito all’introduzione della tassa in questione. In primo luogo, chiarisce come sono tenuti al pagamento dell’addizionale in questione, coloro che al 6 luglio 2011, data in cui è entrato in vigore il DL 98/11, risultino proprietari, usufruttari, acquirenti con patto di dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dei veicoli in questione.

Addizionale per il 2011. Solo per l’anno in corso, il 2011, l’imposta sulle auto potenti deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11 ottobre. Così chi al 6 luglio 2011, risulta proprietario o in un’altra situazione sopra indicata, può pagare l’addizionale erariale entro il 10 novembre prossimo, mediante il modello F24.

Addizionale per il 2012. Dal 2012 in poi invece, il pagamento dell’addizionale dovrà essere effettuato all’atto stesso del versamento della tassa automobilistica, sempre mediante modello F24.

Prima immatricolazione-.In caso di prima immatricolazione, l’addizionale va pagata in misura integrale, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del Dm 7 ottobre 2011.

Rinvii. Il Decreto comunque precisa che si rimane in attesa di un ulteriore provvedimento, d’intesa con l’Amministrazione finanziaria, con cui stabilire i criteri di adeguamento alle modalità di versamento e alla tempistica, individuata dai singoli enti impositori. Si rimane in attesa anche di una risoluzione dell’Agenzia delle entrate che istituisca, per il versamento mediante modello F24, l’apposito codice tributo. Considerando la scadenza prossima del 10 novembre, il documento di prassi non si farà attendere molto