Ora si faccia sul serio. Non basta la bonifica
I dati sull’inquinamento, segretati senza un noto motivo, nascosti ai cittadini. E’ stata violata la normativa europea e quella italiana
Nel frattempo i cittadini della zona intorno all’area industriale di San Nicola di Melfi, hanno subito danni gravi per la salute. Class Action contro la Società di gestione dell’inceneritore e denuncia all’Unione Europea contro l’Arpab e la Regione Basilicata, o anche contro la Procura di Melfi? Quei dati sull’inquinamento sono rimasti riservati per ragioni fondate? In caso si sanzione da parte dell’Unione Europea paghi chi ha sbagliato e non i cittadini.
La Convenzione di Arhus
SINTESI
Le disposizioni necessarie all’applicazione della convenzione di Århus alle istituzioni e agli organi comunitari, figurano nel presente regolamento. Esse:
garantiscono al pubblico (una o più persone fisiche o giuridiche e le associazioni, gruppi o organizzazioni formate da queste persone) un diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi comunitari;
– prevedono che le informazioni in materia ambientale siano messe a disposizione del pubblico attraverso banche dati elettroniche facilmente accessibili;
– prevedono la partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale da parte della Comunità;
– garantiscono l’accesso del pubblico alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario.
Accesso alle informazioni in materia ambientale
Prima dell’adozione del presente regolamento, il regolamento (CE) n° 1049/2001 disciplinava già le domande di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni o organi comunitari, senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, la nazionalità, il domicilio o la sede ufficiale dei richiedenti.
Oltre a rispettare questo regolamento del 2001, le istituzioni e gli organi comunitari devono organizzare le informazioni in materia ambientale nel loro settore di competenza e renderle accessibili sistematicamente al pubblico, in particolare attraverso banche dati diffuse per mezzo delle tecnologie di telecomunicazione informatiche ed elettroniche.
Tali banche dati o registri devono contenere:
delle relazioni sull’applicazione dei trattati, delle convenzioni o degli accordi internazionali, della legislazione comunitaria, nazionale o locale, delle misure, dei piani e programmi in materia ambientale;
- delle relazioni sullo stato dell’ambiente;
- dei dati ottenuti attraverso la vigilanza esercitata sulle attività che hanno un impatto sull’ambiente;
- delle autorizzazioni che hanno un impatto ambientale;
- degli studi di impatto ambientale e delle valutazioni di rischio.
Le informazioni sull’ambiente consultabili dal pubblico devono essere aggiornate, esatte e comparabili. Se ne è fatta richiesta, le istituzioni e organi comunitari devono informare il pubblico sugli strumenti che consentono di accedere a informazioni sui metodi di analisi, di campionamento, di misurazione o altri, utilizzati per redigere le informazioni.
Quando un’istituzione o organo comunitario riceve una domanda relativa ad un’informazione chenon èin suo possesso, deve comunicare il più rapidamente possibile al richiedente qual è l’istituzione, l’organo o l’autorità pubblica che possiede tale informazione. L’istituzione che riceve la domanda può inoltre trasferirla direttamente all’autorità competente.
In caso di minaccia imminente per la salute umana o l’ambiente, le istituzioni o organi comunitari collaborano con le pubbliche autorità mettendo rapidamente a disposizione del pubblico qualsiasi informazione in grado di evitare o ridurre i danni causati dalla minaccia in questione.
Almeno ogni quattro anni, deve essere pubblicata una relazione sullo stato dell’ambiente a livello europeo. Esso deve contenere informazioni sulla qualità dell’ambiente, nonché sulle pressioni cui è sottoposto.
Partecipazione all’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale
Le istituzioni e gli organi della Comunità prevedono delle disposizioni che permettono al pubblico di partecipare all’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale. Tali disposizioni:
- prevedono dei termini ragionevoli per informare il pubblico sui piani e programmi e le modalità di partecipazione, nonché per consentire al pubblico di partecipare effettivamente all’elaborazione di tali documenti;
- offrono la possibilità al pubblico di partecipare alla fase iniziale della procedura di elaborazione dei piani e programmi;
- fanno in modo che i risultati della partecipazione del pubblico siano tenuti in considerazione nella fase decisionale;
- precisano il tipo di pubblico che può parteciparvi (incluse le organizzazioni non governative).